Vista la propria Ordinanza n. 1984/2011, con la quale venivano adottati provvedimenti temporanei alla viabilità, allo scopo di consentire i lavori di urbanizzazione primaria nell'ambito delle opere relative alla costruzione della nuova sede della Camera di Commercio di Prato in Via del Romito civico 71 come da Permesso di Costruire P.G. n. 131540 PE 3393/2008 ed eseguite dalla società Effegi Italia S.p.A.;
vista la richiesta P.G. n. 36648 del 16 Marzo 2012, inoltrata dalla Dott.ssa Catia Baroncelli, per conto della Camera di Commercio di Prato, in qualità di committente dei lavori;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
preso atto dalla ditta esecutrice dei lavori che non sarà possibile ultimare i lavori entro il giorno 21 APRILE 2012;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata Ordinanza n. 1984/2011, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'Ordinanza n. 1984/2011, venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 AGOSTO 2012, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
1.
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni con pannelli integrativi di validità;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
l'intera area dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
2.
DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di obbligo: direzione obbligatoria diritto;
2.1
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di obbligo: direzione obbligatoria a destra.
3.
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, revocando l'attuale senso unico di marcia ed apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
3.1
FERMARSI E DARE PRECEDENZA - STOP, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di obbligo: fermarsi e dare precedenza "STOP";
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;
STRADA SENZA USCITA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita;
3.2
SENSO VIETATO verso Via del Romito, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 20 aprile 2012