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Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 957/2012

Collocazione di dissuasori di sosta in via Tirso.
il dirigente

Allo scopo di consentire il regolare esercizio della nuova autolinea n. 11 del trasporto pubblico locale urbano, che sarà attivata a partire dall'11/04/2012, è necessario installare alcuni dissuasori di sosta in via Tirso;

rilevata pertanto la necessità, per i motivi sopra esposti, di adottare gli idonei e conseguenti provvedimenti di viabilità;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 03 APRILE 2012 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1

  • Via Tirso, sul lato sinistro della corsia di scorrimento, in prossimità del tratto di strada costituente il collegamento con il locale campo sportivo posto al civico 7:

siano collocati n. 3 dissuasori di sosta conformi all'art. 180 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S).

  • Via Tirso, sul lato sinistro della corsia di scorrimento, circa all'altezza del civico 3:

sia collocato n. 1 dissuasore di sosta conforme all'art. 180 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S).


La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra eventuale precedente ordinanza, afferente al tratto sopra indicato di Via Tirso, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e la segnaletica di nuova istituzione.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 3 aprile 2012

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)