Premesso che l'Assessorato alla Mobilità ha inteso porre in essere una complessiva ristrutturazione della circolazione e della sosta nella Piazza del Collegio con l'obiettivo, in particolare, di razionalizzare il sistema della sosta, agevolando i pedoni e realizzando nuovi percorsi pedonali di attraversamento;
preso atto che nella riorganizzazione delle sosta nella suddetta piazza sono stati previsti anche stalli riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;
rilevata la necessità di adottare appropriati provvedimenti di viabilità, atti a conseguire le finalità di cui sopra;
visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 27 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 23 MARZO 2012 nella sotto elencata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità, ratificando la segnaletica esistente:
1.
siano istituiti n. 2 (due) stalli per la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno invalidi di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.
La regolarità della sosta dei veicoli è subordinata all'esposizione, in modo ben visibile dall'esterno, del sopracitato contrassegno.
2. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro precedente atto, relativo al suddetto tratto di Piazza del Collegio, in adiacenza al civico 13, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 23 marzo 2012