Vista la propria Ordinanza n. 745/2012, con la quale sono stati adottati provvedimenti di viabilità, allo scopo di consentire l'incontro di calcio Prato vs Sudtirol, valevole per il Campionato Nazionale 2011/2012 Lega Pro 1^ Divisione "Girone B" - previsto allo Stadio Comunale "Lungobisenzio" il giorno 18 Marzo 2012;
preso atto che, come informato da contatti telefonici intercorsi con gli Uffici della Questura di Prato, il suddetto incontro di calcio verrà disputato in altra sede, a causa dell'inagibilità dello Stadio Comunale "Lungobisenzio";
rilevata pertanto la necessità di revocare l'ordinanza n. 745/2012, relativa al suddetto evento;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di Esecuzione e d' Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 16 MARZO 2012:
sia REVOCATA l'Ordinanza n. 745/2012, relativa ai provvedimenti di viabilità in Via Firenze e Piazza Stazione adottati in occasione dell'incontro di calcio Prato vs Sudtirol, valevole per il Campionato Nazionale 2011/2012 Lega Pro 1^ Divisione "Girone B" - previsto allo Stadio Comunale "Lungobisenzio" il giorno 18 Marzo 2012;
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 16 marzo 2012