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Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 667/2012

Revoca Ordinanza 831/2005 - Via Taro, tratto compreso tra il civico 27 ed il civico 46
il dirigente

Vista la propria Ordinanza n. 521 del 21 Febbraio 2012, con la quale è stato disciplinato il servizio di pulizia meccanica del fondo stradale in Via Taro, tratto compreso tra il civico 27 ed il civico 46, compresa l'area a parcheggio posta a margine della viabilità principale e prospicente il plesso scolastico;

dato atto che la precedente Ordinanza n. 831 del 12 Aprile 2005, riferita alla disciplina del servizio di pulizia meccanica del fondo stradale nella sopra elencata via, risulta incompatibile con la nuova disciplina;

visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone
  • che dal giorno 05 MARZO 2012

sia REVOCATA l'Ordinanza n. 831/2005, relativa alla disciplina della pulizia meccanica del fondo stradale nella sotto elencata via:

  • Via Taro, tratto compreso tra il civico 27 ed il civico 46 e nell'area a parcheggio prospicente il plesso scolastico e compresa tra i suddetti civici.




Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 5 marzo 2012

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)