Viste le proprie Ordinanze n. 514 - n. 519 - n. 516 - n. 518 - n. 515 e n. 520 del 21 Febbraio 2012, con le quali è stato disciplinato il servizio di pulizia meccanica del fondo stradale rispettivamente in Via Rolando Pagli, Via Clemente Guerra, Via Medaglie D'Oro,limitatamente al tratto posto in viabilità principale e compreso tra il civico 8 e la Via del Cilianuzzo civico 27 - Via Medaglie D'Oro, tratto a viabilità principale compreso tra la Via F. Baracca ed il civico 8 ed in tutta l'area in diramazione della viabilità principale posta tra il civico 5/e ed il civico 33/e - Via del Cilianuzzo, tratto compreso tra l'intersezione con il Via R. Pagli e l'intersezione con la Via D. Galimberti ed in Via del Cilianuzzo,tratto compreso tra la Via D. Galimberti e la Via San Martino per Galceti, compresa l'area a parcheggio posta tra la viabilità principale e l'area attrezzata a verde pubblico;
dato atto che la precedente Ordinanza n. 836 del 12 Aprile 2005, riferita alla disciplina del servizio di pulizia meccanica del fondo stradale nelle sopra elencate vie, risulta incompatibile con la nuova disciplina;
visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
sia REVOCATA l'Ordinanza n. 836/2005, relativa alla disciplina della pulizia meccanica del fondo stradale nelle sotto elencate vie:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 5 marzo 2012