Comune di Prato
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Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 663/2012

Revoca Ordinanza 661/2012 - varie vie circoscrizione Prato Nord
il dirigente

Vista la propria Ordinanza n. 661 del 05 Marzo 2012, con la quale è stata revocata l'Ordinanza n. 1915 del 11 Luglio 2005, riferita alla pulizia del fondo stradale in alcune vie del territorio comunale nella circoscrizione Prato Nord;

dato atto che nella suddetta ordinanza n. 661/2012 esiste un errore di trascrizione nel numero dell'ordinanza da revocare;

ritenuto pertanto di revocare i provvedimenti di detta Ordinanza n. 661/2012, provvedendo in seguito ad emissione di nuovi provvedimenti;

visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone
  • che dal giorno 05 MARZO 2012

sia REVOCATA l'Ordinanza n. 661/2012, relativa alla revoca della disciplina della pulizia meccanica del fondo stradale nella sotto elencata via:

  • Via Enrico Bensa;
  • Via Dino Campana, tratto compreso tra la Via Bologna e la Via G. Marradi;
  • Via della Cooperazione, tratto compreso tra la Via Bologna e la Via G. Giusti.





Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 5 marzo 2012

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)