Vista la propria Ordinanza n. 21/2012, con la quale venivano adottati provvedimenti temporanei alla viabilità, allo scopo di ottenere l'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità in tutte le vie e le piazze del territorio comunale, per consentire l'esecuzione di lavori, coordinati dal Dott. Mascelli Marco nella sua qualità di dirigente dell' A.S.M. S.p.A., necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali e delle loro pertinenze;
vista la richiesta, pervenuta da A.S.M. S.p.A. in data 15 Febbraio 2012;
considerato che, con D.C.C. del 28.11.2002 n. 176, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di cedere ad A.S.M. S.p.A. il servizio di segnaletica e cantiere stradale e che con D.G.C. del 22.01.2003 n. 29 sono state emanate direttive per l'attuazione degli indirizzi di quanto anzi detto;
preso atto del contratto di appalto del servizio di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare di prorietà comunale, repertorio n. 31136 del 11.03.2003;
preso atto che A.S.M. S.p.A., affidataria del suddetto servizio, necessità di un ulteriore periodo oltre il giorno 15 Febbraio 2012 per l'esecuzione dei lavori;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare ulteriormente la sopra citata Ordinanza n. 21/2012, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'Ordinanza n. 21/2012, venga prorogata fino al giorno 30 APRILE 2012, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purchè non inferiore a ml. 3,00 di larghezza per ciascuna corsia, apponendo conforme e idonea segnaletica di pericolo: strettoia asimmetrica a destra e/o a sinistra;
SENSO UNICO ALTERNATO, apponendo conforme e idonea segnaletica di obbligo: dare precedenza nei sensi unici alternati, per il transito dal lato del restringimento di carreggiata; ed apponendo conforme e idonea segnaletica di: diritto di precedenza nei sensi unici alternati, per il transito dal lato opposto al restringimento di carreggiata; regolandone, all'occorrenza i flussi, con l'ausilio di movieri a vista;
RIDETERMINAZIONE DELLE CORSIE DI MARCIA a mezzo di barriere stradali di sicurezza, di coni o delineatori flessibili, conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 KMH, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di obbligo: limite massimo di velocità 30 kmh.
In considerazione degli effetti che gli interventi a cura di A.S.M. S.p.A. possano determinare sulla viabilità, tenendo conto anche di altri eventuali lavori, eventi, manifestazioni o smili in corso o programmati, è necessario che questi vengano preventivamente concordati con L'Ufficio Trasporti e Traffico.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 15 febbraio 2012