Comune di Prato
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Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 368/2012

Stallo riservato allo stazionamento dei cassonetti dei rifiuti solidi urbani in Via Mediterraneo in prossimità di Via Ligure
il dirigente

Vista la richiesta P.G. n. 39364 del giorno 22 Marzo 2010 inoltrata dallo Studio Associato Arch. N. Ricchiuti - Ing. R. Tanzarella, con sede in Via del Carmine n. 4, tesa ad ottenere l'emissione di provvedimenti di viabilità per l'apertura al transito di Via Mediterraneo;

visto il Piano di Zona denominato "Galciana 3", approvato con D.C.C. n. 231/2003 di cui la suddetta via fa parte;

vista la Convenzione preliminare del 13 Gennaio 2004, registrata a Prato in data 02 Febbraio 2004 presso il Notaio Dr. R. D'Ambra;

atteso che il richiedente ha dichiarato:

  • che le opere realizzate sono state eseguite in conformità a quanto previsto dal progetto esecutivo allegato alla Convenzione Rep. 38418, fasc. 6420 del giorno 13 Gennaio 2004, registrata a Prato il giorno 02 Febbraio 2004 con il n. 303 tra la Coop. ABITCOOP S.c. a. r. l. ed il Comune di Prato
  • che le medesime opere sono state realizzate come da disciplinare predisposto dal Servizio Urbanizzazione Primaria scaricato dal sito internet del Comune di Prato;
  • di essere in possesso del N.O. della Soc. Publiacqua S.p.A. in merito alla corretta esecuzione della rete di fognatura;
  • di avere eseguito secondo le indicazioni di cui al disciplinare ed alle normative vigenti la rete di smaltimento delle acque meteoriche/bianche (comprensiva di chiusini carrabili) all'interno del parcheggio accorpato previsto in concessione;
  • di essere in possesso del N.O. del Servizio Urbanizzazione Primaria - U.O. Illuminazione come da nota n. 94 del 18 Febbraio 2010;
  • di essere in possesso del N.O., in merito alla corretta esecuzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, come da nota n. 85192 del 02 Luglio 2009 del Servizio Traffico e Segnaletica del Settore Mobilità - Ambiente e Grandi Infrastrutture;
  • di aver eseguito i sottoservizi, come da indicazioni dei rispettivi enti erogatori;

preso atto che negli oneri afferenti alle opere di urbanizzazione era prevista la realizzazione di stalli riservati allo stazionamento dei cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani;

visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 30 Gennaio 2012 da personale dell'U.O.C. Trasporti e Traffico e constatato che sul posto era presente segnaletica verticale e orizzontale conforme al Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

rilevata pertanto la necessità di ratificare la segnaletica stradale esistente ed inoltre di adottare appropriati provvedimenti permanenti di viabilità per disciplinare compiutamente la circolazione e la sosta in Via Mediterraneo;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 39, 40, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 09 FEBBRAIO 2012, nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità, ratificando la segnaletica verticale ed orizzontale esistente:

1.

  • Via Mediterraneo, in prossimità dell'intersezione con Via Ligure, sul lato destro in direzione di Via Adriatico, per n. 01 (uno) stallo, su un'area di circa ml. 10,00 di lunghezza individuata da segnaletica orizzontale di colore giallo:

DIVIETO DI SOSTA 0-24 CON RIMOZIONE FORZATA eccetto cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, rimozione forzata ed eccezione.




S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.


Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 9 febbraio 2012

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)