Vista la richiesta P.G. n. 39364 del giorno 22 Marzo 2010 inoltrata dallo Studio Associato Arch. N. Ricchiuti - Ing. R. Tanzarella, con sede in Via del Carmine n. 4, tesa ad ottenere l'emissione di provvedimenti di viabilità per l'apertura al transito di Via Mediterraneo;
visto il Piano di Zona denominato "Galciana 3", approvato con D.C.C. n. 231/2003 di cui la suddetta via fa parte;
vista la Convenzione preliminare del 13 Gennaio 2004, registrata a Prato in data 02 Febbraio 2004 presso il Notaio Dr. R. D'Ambra;
atteso che il richiedente ha dichiarato:
preso atto che negli oneri afferenti alle opere di urbanizzazione era prevista la realizzazione di stalli riservati allo stazionamento dei cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani;
visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 30 Gennaio 2012 da personale dell'U.O.C. Trasporti e Traffico e constatato che sul posto era presente segnaletica verticale e orizzontale conforme al Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
rilevata pertanto la necessità di ratificare la segnaletica stradale esistente ed inoltre di adottare appropriati provvedimenti permanenti di viabilità per disciplinare compiutamente la circolazione e la sosta in Via Mediterraneo;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 39, 40, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 09 FEBBRAIO 2012, nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità, ratificando la segnaletica verticale ed orizzontale esistente:
1.
DIVIETO DI SOSTA 0-24 CON RIMOZIONE FORZATA eccetto cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, rimozione forzata ed eccezione.
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 9 febbraio 2012