Vista l'ordinanza n. 13/2010, con la quale è stata disciplinata la sosta in Piazza San Domenico;
Rilevata la necessità di operare una revisione dei provvedimenti finora vigenti, allo scopo di ottimizzare l'uso degli spazi di sosta disponibili in detta piazza;
visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 01 DICEMBRE 2012 nella sottoelencata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:
1.
DIVIETO DI FERMATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata;
1.1
DIVIETO DI FERMATA, eccetto autobus urbani, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata con pannello integrativo di eccezione: eccetto autobus urbano (Figura II 141 Art. 125);
2.
DIVIETO DI SOSTA DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 18:30 A TUTTI I VEICOLI A MOTORE AD ECCEZIONE DELLE CATEGORIE 1, 2, 3/A, 4/A, 5/A, 8/A, 8/B, 10, 13, 15, 25, 35, 66, F, A, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta, con pannelli integrativi di validità e di eccezione.
Tutti i suddetti permessi devono essere esposti sulla parte anteriore dei veicoli in modo visibile ed esibiti a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nell'art. 12 del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285).
3. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro precedente atto, ed in particolare l'ordinanza n. 13/2010, afferente ai tratti sopra indicati di Piazza San Domenico, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V - U.O.C. Trasporti e Traffico 4V2, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, 1199 rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 30 novembre 2012