Vista l'autorizzazione per l'esecuzione di un passo carrabile in fregio alla viabilità di Via dell'Altopascio, civici 27-29, n. 113-114 rilasciata da So.Ri. S.p.A.;
vista la richiesta pervenuta tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" in data 12 Novembre 2012, P.G. n. 12-125-011-121112, inerente all'autorizzazione per poter porre in opera, in Via dell'Altopascio - sul lato opposto ai civici 27-29 per una lunghezza di ml. 10.00 - conforme idonea segnaletica stradale atta ad impedire eventuali soste di veicoli che ostruiscano l'accesso e l'uscita dal passo carrabile ivi esistente;
visto il parere favorevole di questo ufficio Trasporti e Traffico 4V2, all'istituzione del predetto provvedimento permanente di viabilità, espresso in sede di Conferenza dei Servizi indetta da So.Ri. S.p.A. in data 11/07/2012;
preso atto che il titolare dell'Autorizazione n. 113-114/2012, in data 1 agosto 2012, ha provveduto a richiedere a So.Ri. S.p.A. l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico sul lato opposto dei civici 27-29 di Via dell'Altopascio;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione, di accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti permanenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione ed d'Attuazione, approvato con D.P.R. 19.12.1992, n. 495;
che dal giorno 13 NOVEMBRE 2012 in:
DIVIETO DI FERMATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata con pannelli integrativi di ripetizione passo carraio n. 113-114/2012 civici 27-29, di inizio e di fine (Modello II 5/a1 e 5/a3 Art. 83).
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2 - U.O.C Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 13 novembre 2012