Vista la propria ordinanza n. 3058/2012, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità per consentire lo svolgimento di una edizione straordinaria del mercato degli ambulanti riservata ai titolari dei mercatini rionali e denominata "Rionalissima" prevista in Piazza Mercatale, il giorno 11 Novembre 2012;
rilevato che, per la presenza di un'imprecisione nel punto 1.1 del dispositivo, si rende necessario provvedere alla sostituzione dello stesso, mediante integrazione dell'ordinanza 3058/2012;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 08 NOVEMBRE 2012:
1.
l'ordinanza n. 3058/2012, relativa ai provvedimenti di viabilità per consentire lo svolgimento di un'edizione straordinaria del mercato degli ambulanti riservata ai titolari dei mercatini rionali e denominata "Rionalissima" prevista il giorno 11/11/2012 in Piazza Mercatale, sia integrata come segue:
il punto 1.1 del dispositivo dell'ordinanza n. 3058/2012 sia così sostituito:
1.1.
Piazza Mercatale, in corrispondenza dell'intersezione con il tratto posto sulla proiezione tra Via G. Garibaldi ed il Ponte al Mercatale, di raccordo con la viabilità principale e compreso tra l'area attrezzata a verde pubblico e l'area adibita a parcheggio:
DIVIETO DI TRANSITO, verso Via San Silvestro apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
STRADA SENZA USCITA, in direzione di Via S. Silvestro, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita.
2.
che l'ordinanza n. 3058/2012 sia confermata in ogni altra parte.
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., A.S.M. s.p.a. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico degli organizzatori del mercato e/o degli operatori ambulanti addetti all'attività di commercio su aree pubbliche, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 8 novembre 2012