Considerato che il tratto stradale di via Z. Mannelli compreso tra i civici 15 e 45 è interessato da un'alta concentrazione di insediamenti abitativi e che, pertanto, in base a specifiche verifiche espletate in loco, è opportuno disciplinare la sosta negli appositi stalli ivi presenti riservandola alle sole autovetture;
visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;
visti gli artt. 120 e 149 del Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del citato codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 08 NOVEMBRE 2012 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
SOSTA CONSENTITA ALLE SOLE AUTOVETTURE, esclusivamente all'interno degli stalli contrassegnati, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: parcheggio con pannello integrativo di: auto.
2. Revoche
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro eventuale precedente atto, afferente al tratto sopra specificato di Via Zelindo Mannelli, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2 - U.O.C Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 8 novembre 2012