Allo scopo di consentire e favorire il movimento delle macchine operatrici dell'A.S.M. S.p.A. adibite alle operazioni di pulizia del fondo stradale e lungo tratti di marciapiedi dove la parte strutturale degli stessi consenta il transito in sicurezza dei suddetti mezzi d'opera, nei giorni e negli orari previsti per la pulizia di fondo della sede stradale;
vista la nota inoltrata il giorno 28 Settembre 2012, P.G. n. 121991, con la quale A.S.M. S.p.A. ha richiesto l'autorizzazione per consentire il transito in sede di marciapiede dei suddetti mezzi d'opera;
dato atto che la suddetta comunicazione è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works", P.G. 12.094.018.121121, il giorno 21 Novembre 2012;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
rilevata la necessità di adottare appropriati provvedimenti di viabilità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti alle operazioni;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo, da parte dell'azienda di igiene urbana, di riparare eventuali danni derivanti dalle operazioni di pulizia meccanica;
visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 27 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495);
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 22 NOVEMBRE 2012 sia consentito alle macchine operatrici di A.S.M. S.p.A., adibite alla pulizia meccanica del fondo stradale e supportate da movieri a terra, il transito in sede di marciapiede delle seguenti vie:
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012 e della successiva nota del 24/10/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 21 novembre 2012