Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2786/2012

Revoca Ordinanza 2030/2004 - varie vie circoscrizione Prato Centro.
il dirigente

Viste le proprie ordinanze n. 2699 - n. 2702 e n. 2703 del 09 Ottobre 2012, con le quali è stato disciplinato il servizio di pulizia meccanica del fondo stradale rispettivamente in Via Stefano Vai (tratto compreso tra l'intersezione con Via del Castagno e l'intersezione con Via G. Valentini), Via del Castagno e Via Lepanto;

dato atto che la precedente Ordinanza n. 2030 del 05 Agosto 2004, riferita alla disciplina del servizio di pulizia meccanica del fondo stradale nelle sopra elencate vie, risulta incompatibile con la nuova disciplina;

visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone
  • che dal giorno 15 OTTOBRE 2012

sia REVOCATA l'Ordinanza n. 2030/2004, relativa alla disciplina della pulizia meccanica del fondo stradale nelle sotto elencate vie:

  • Via Stefano Vai, tratto compreso tra l'intersezione con Via del Castagno e l'intersezione con Via G. Valentini;
  • Via del Castagno;
  • Via Lepanto.



Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 15 ottobre 2012

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)