Allo scopo di agevolare la sosta di persone diversamente abili di cui all'art. 188 del Nuovo Codice della Strada ed all'art. 381 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione;
vista l'istanza protocollata in data 30 agosto 2012, n. 111729, dalla Signora Gelsumini Lorella, con la quale veniva richiesta la rimozione del posto numerato intestato alla Signora Mongini Bice, deceduta, titolare del contrassegno 3072;
preso atto della necessità di mantenere in zona uno stallo di sosta generico riservato ai diversamente abili, accertata la residenza nella strada di cui trattasi di numerosi possessori di contrassegno disabili;
visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;
visti gli artt. 120, 149 e 381 del Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del citato codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visti gli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 503/1996 e 74 del D. Lgs. n. 196/2003;
rilevata la necessità, per i motivi sopra esposti, di adottare provvedimenti permanenti di viabilità, istituendo un apposito stallo di sosta con riserva a favore dei veicoli al servizio di persone diversamente abili generico;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 05 Novembre 2012 in
sia istituito n. 01 (uno) stallo per la sosta dei veicoli al servizio di persone diversamente abili munite dello speciale contrassegno invalidi di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381, così come modificato dal D.P.R. 30 luglio 2012 n. 151, del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione.
La regolarità della sosta dei veicoli è subordinata all'esposizione, in modo ben visibile dall'esterno, dell'apposito contrassegno per persone diversamente abili.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2 - U.O.C Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione (D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 30 ottobre 2012