Allo scopo di agevolare la sosta di persone diversamente abili di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, con riserva a favore del titolare del contrassegno n. 6643;
vista la richiesta P.G. 110766 del 27 agosto 2012 presentata dal richiedente Vitale Giuseppa;
visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;
visti gli artt. 120, 149 e 381, così come modificato dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, del Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del citato codice, approvato con D. Lgs. 16/12/1992, n. 495;
visti gli artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 503/96 e 74 del D.Lgs. n. 196/2003;
rilevata la necessità di accogliere la richiesta di cui sopra e di adottare provvedimenti permanenti di viabilità, istituendo un apposito stallo di sosta con riserva a favore dei veicoli al servizio della persona invalida titolare del contrassegno n. 6643;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 24 Settembre 2012 in Via Tagliamento sul fronte del civico 12/D:
sia istituito n. 01 (uno) stallo per la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno invalidi di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381, cosi come modificato dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, con riserva a favore del titolare del contrassegno n. 6643.
La regolarità della sosta dei veicoli è subordinata all'esposizione, in modo ben visibile dall'esterno, del sopra citato contrassegno n. 6643.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2 - U.O.C Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR, competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro sessanta (60) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 11 settembre 2012