Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2083/2012

Regolamentazione della sosta in un tratto di Piazza dell'Ospedale.
il dirigente

Allo scopo di favorire la sosta dei titolari del permesso di categoria n. 66 in Piazza dell'Ospedale, al fine di accedere agevolmente alle strutture sanitarie;

dato atto, per le suddette motivazioni, della necessità di adottare appropriati provvedimenti di viabilità;

visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle Leggi e sull'orinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 26 LUGLIO 2012, nel sotto indicato tratto di Piazza dell'Ospedale, la sosta sia regolamentata come di seguito specificato:

1

  • Piazza dell'Ospedale, sul lato opposto del tratto compreso tra i civici 8 e 9:

SOSTA CONSENTITA, esclusivamente all'interno dei n. 4 spazi individuati, ai titolari di permesso categoria n. 66, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di parcheggio con pannello integrativo riservato cat. 66;

2. Revoche

La presente ordinanza sostituisce e REVOCA ogni altra precedente ordinanza inerente alla sosta nel tratto sopra indicato di Piazza dell'Ospedale, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.


Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 26 luglio 2012

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)