Allo scopo di migliorare le condizioni di regolarità d'esercizio e di sicurezza dell'autolinea di trasporto pubblico locale urbano n. 12 nonché le condizioni generali di sicurezza della circolazione stradale in via di Cantagallo, in località Figline, lungo la corsia di marcia in direzione Prato Centro nel tratto del ponte sul torrente Bardena, poco oltre l'intersezione con Via del Borrino;
richiamata la propria ordinanza n. 1939 del 10/07/2012, con la quale è stata disposta, per gli stessi motivi, la collocazione di dissuasori di sosta in Via di Cantagallo, sul lato del torrente Bardena nel tratto compreso tra il civico 263 ed il civico 269;
rilevata pertanto la necessità, per i motivi sopra esposti, di adottare idonei provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e l'art. 83 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 25 LUGLIO 2012 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
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sia collocato un dissuasore di sosta conforme all'art. 180 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S).
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra eventuale precedente ordinanza, afferente al tratto sopra indicato di Via di Cantagallo, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e la segnaletica di nuova istituzione.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 25 luglio 2012