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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1968/2012

Istituzione stalli di sosta ciclomotori e motocicli in Via san Giovanni.
il dirigente

Premesso che l'Assessorato alla Mobilità ha inteso porre in essere una revisione parziale della sosta nella Via San Giovanni con l'obiettivo, in particolare, di incrementare gli spazi riservati a ciclomotori e motocicli;

rilevata la necessità di adottare appropriati provvedimenti di viabilità, atti a conseguire le finalità di cui sopra;

visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 157 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 14 LUGLIO 2012 nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità, ratificando la segnaletica esistente:

1.

  • Via San Giovanni, nel tratto compreso tra il civico 27 ed il civico 23:

istituzione di n. 9 (nove) stalli riservati alla sosta di ciclomotori e motocicli, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: parcheggio con pannelli integrativi di ciclomotore e di motociclo.


2. Revoca

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro precedente atto, relativo al suddetto tratto di Via San Giovanni, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.






L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 13 luglio 2012

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)