Al fine di consentire agli utenti convenzionati della biblioteca comunale "Alessandro Lazzerini" di fruire della tariffa agevolata pari ad € 1,00 per dieci ore di sosta, già prevista per il parcheggio interrato di San Marco ora dismesso, all'interno degli stalli di sosta ubicati nel Piazzale del Romito;
Richiamata la D.C.C. n. 37 del 31/05/2011, con la quale, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2011, sono state approvate le tariffe dei parcheggi cittadini, tra le quali la suddetta tariffa agevolata;
rilevata la necessità di ridisciplinare la sosta negli stalli regolamentati a pagamento di Piazzale del Romito, tenendo conto dell'applicazione della suddetta tariffa agevolata a favore dei citati utenti convenzionati con la biblioteca comunale "Alessandro Lazzerini", adottando gli appropriati provvedimenti;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 01 FEBBRAIO 2012 nei parcheggi a pagamento regolati con parchimetro nel Piazzale del Romito ed attivi nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 20.00 dei SOLI GIORNI FERIALI, sia applicata, a favore degli utenti convenzionati con la biblioteca comunale "Alessandro Lazzerini" che espongano l'apposito contrassegno sul cruscotto anteriore degli autoveicoli, la tariffa agevolata di € 1,00 per dieci ore di sosta, già prevista per il dismesso parcheggio di San Marco con D.C.C. n. 37 del 31/05/2011;
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 25 gennaio 2012