Comune di Prato
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Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 190/2012

Circoscrizione Prato Nord - Via Sette Marzo - Carnevale di Galcetello.
il dirigente

Vista la comunicazione P.G. n. 5018/2012 del giorno 11 Gennaio 2012, con la quale la Circoscrizione Prato Nord, in collaborazione con l'Associazione Carnevale Prato Nord Galcetello, ha richiesto l'adozione di provvedimenti di viabilità in un tratto di Via Sette Marzo allo scopo di svolgere, nei giorni 29 Gennaio e 05 Febbraio 2012, due (2) manifestazioni allegoriche consistenti in sfilate mascherate nell'ambito del "Carnevale di Galcetello";

acquisita in data 22 Dicembre 2011 la comunicazione di manifestazione all'aperto soggetta agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) ed in data 23 Gennaio 2012 la comunicazione di attività rumorosa temporanea per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ai sensi del Piano di Classificazione Acustica e del relativo Regolamento del Comune di Prato in vigore dal 13.03.2002;

considerati gli obblighi imposti dalle vigenti norme ed in particolare dagli artt. 68 ed 80 del T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773)nonché tutti gli altri obblighi relativi alla sicurezza ed al collaudo di eventuali strutture ed impianti ed all'agibilità dei luoghi;

visto l'art. 85 del T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773) nonché le disposizioni dell'Ordinanza Cat. A.4/Gab./12/0146 del Questore di Prato del 25 Gennaio 2012, di cui si riporta annotazione in calce alla presente Ordinanza;

visto il regolamento comunale sulle attività rumorose, approvato con D.C.C. del 27.10.2005 n. 10;

visto il regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con D.C.C. del 31.05.2005 n. 89;

considerato che, per quanto di competenza del Servizio 4U ai fini della circolazione stradale, non sono stati rilevati impedimenti allo svolgimento della manifestazione, a condizione che siano osservate le disposizioni e le prescrizioni dettate nel presente provvedimento;

ritenuto opportuno, per la sicurezza della circolazione stradale ed in previsione della partecipazione pubblica, di adottare provvedimenti temporanei di viabilità;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che nei giorni:

  • 29 GENNAIO 2012;
  • 05 FEBBRAIO 2012;

nella sottoindicata via e limitatamente alle fasce orarie sotto riportate, siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

1. Provvedimento principale

1.1

  • Via Sette Marzo, nel tratto compreso tra Via S. Pisani e Via C. Malaparte, inclusa l'area normalmente adibita alla sosta di veicoli, prospiciente il Centro Commerciale "Galcetello" e compresa tra il civico 15/1 ed il civico 31:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, dalle ore 12:00 fino al termine delle sfilate carnevalesche e comunque non oltre le ore 20:00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

1.2

DIVIETO DI TRANSITO, dalle ore 13:00 fino al termine delle sfilate carnevalesche e comunque non oltre le ore 19:00 apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;

durante l'intera durata delle sfilate allegoriche l'area interessata dalle medesime dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.


2. Deviazioni

durante l'adozione del provvedimento di divieto di transito nel sopra citato tratto di Via Sette Marzo, il traffico veicolare sarà deviato in:

Via di Galceti, Via S. Pisani, Via Curzio Malaparte, Via Sette Marzo e viceversa.


3. Deviazioni Trasporto Pubblico

LAM ROSSA, direzione Stazione:

per tutta la durata della chiusura di Via Sette Marzo deviazione in: da Via Sette Marzo, Via C. Malaparte, Via S. Pisani da dove riprende il percorso ordinario;

LINEA 12/A, direzione Figline:

per tutta la durata della chiusura di Via Sette Marzo deviazione in: da Via S. Pisani, Via C. Malaparte, Via Sette Marzo da dove riprende il percorso ordinario;

LINEA 12/A, direzione Centro Città:

per tutta la durata della chiusura di Via Sette Marzo deviazione in: da Via Sette Marzo, Via C. Malaparte, Via S. Pisani, Via Sette Marzo da dove riprende il percorso ordinario;

Durante le deviazioni i mezzi del trasporto pubblico locale effettueranno, a richiesta, fermata presso tutte le paline esistenti sui percorsi deviati. Il gestore del servizio di trasporto pubblico dovrà dare comunicazione all'utenza dei provvedimenti contenuti nella presente ordinanza mediante avvisi sui mezzi e presso le fermate dei percorsi interessati.


4. Preavvisi

Gli organizzatori delle sfilate carnevalesche dovranno fornire all'utenza la massima informazione dei divieti e delle deviazioni all'uopo adottate, apponendo un congruo numero di pannelli di preavviso in corrispondenza delle seguenti intersezioni:

  • Via di Galceti, in corrispondenza dell'intersezione con Via Sette Marzo/Via O. Giugni, per entrambi i sensi di marcia;
  • Via Ofelia Giugni, in corrispondenza dell'intersezione con Via di Galceti;
  • Via di Cantagallo, in corrispondenza dell'intersezione con Via Sette Marzo, per entrambi i sensi di marcia.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'organizzatore delle manifestazioni carnevalesche dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori d'installazione delle strutture, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

AVVERTE

che prima, durante e fino al termine della manifestazione dovrà essere effettuata una costante e rigorosa vigilanza dell'area interessata, con la massima attenzione alle intersezioni stradali, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, al fine di evitare pericoli per i partecipanti, gli spettatori e per la circolazione stradale;

che i responsabili della manifestazione dovranno adottare tutte le opportune cautele per garantire che la sfilata si svolga in modo ordinato e conforme ai canoni di sicurezza;

che al pubblico dovrà essere impedito di sostare in posizioni in cui esista il pericolo per l'incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione;

che dovranno essere osservate le disposizioni emesse in data 25 Gennaio 2012 dal Questore di Prato a norma dell'art. 85 T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773), che vengono riportate integralmente in calce alla presente ordinanza come annotazione aggiuntiva;

che dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze e che eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada;

che gli organizzatori dovranno preavvisare almeno 24 ore prima la direzione dell'azienda esercenti il servizio di trasporto pubblico;

che gli organizzatori dovranno provvedere preventivamente a concordare con l'azienda ASM S.p.A. le operazioni di ripulitura dell'area interessata, in particolare delle strade e relative pertinenze, in maniera tale che al termine della manifestazione le aree interdette alla circolazione possano essere riaperte in tutta sicurezza.

RENDE NOTO

che, ove necessario, a norma del regolamento comunale citato in premessa dovrà essere richiesto ed ottenuto dal Servizio Attività Economiche - Sportello Unico apposito titolo autorizzativo in riferimento alle emissioni sonore;

che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So. Ri. S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con D.C.C. n. 89 del 31 Maggio 2005, ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni;

DA' ATTO:

che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in particolare sollevano l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o cose derivanti dalla manifestazione o subiti dai partecipanti o spettatori a qualsiasi titolo, anche attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civile conseguente lo svolgimento della manifestazione;

che il presente atto è in ogni caso accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo;

che, a norma degli artt. 57 T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773) e 703 C.P., senza apposita licenza dell'Autorità di P.S. è vietato in particolare accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi, sparare mortaretti e simili apparecchi o in genere fare esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze ovvero lungo la pubblica via o in direzione di essa, pena le sanzioni previste dalle norme citate, salvo che il fatto costituisca più grave reato;

che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773), in particolare quelli richiamati dagli artt. 68 e ss., e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, art. 116 e ss. del R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale provvisoria necessaria, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese degli organizzatori della manifestazione;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta, almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica, se effettuata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 05741837371, prima della decorrenza del presente atto;
  4. qualora sia prevista la corresponsione degli oneri per l'occupazione del suolo pubblico, rilascio dell'autorizzazione da parte della società(So.Ri. S.p.A.), la quale dovrà essere esposta sul luogo oggetto della presente ordinanza;
  5. esposizione, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico degli organizzatori della manifestazione, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Annotazione:

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI PRATO

ATTESA la necessità di assicurare in tutta la Provincia il corretto svolgimento delle principali manifestazioni per il CARNEVALE 2012, allo scopo di prevenire situazioni che potrebbero arrecare danno, molestia o disturbo alle persone;

VISTI gli att. 85 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e 151 del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635;

DISPONE

  • è eccezionalmente consentito, durante il periodo di Carnevale, l'uso della maschera in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • è vietato alle persone mascherate di portare armi o strumenti atti a offendere, mazze e bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere e comunque oggetti che possono arrecare danno, molestia o disturbo alle persone;
  • è inoltre vietato gettare, spargere indosso o sul viso di chiunque, materie imbrattanti o pericolose o polveri coloranti di qualsiasi specie;
  • è altresì vietato versare o spruzzare indosso o sul viso di chiunque, mediante bombolette spray ed altri mezzi idonei, liquidi di ogni genere, vernici o sostanze coloranti;
  • è fatto obbligo a chiunque di togliersi la maschera ad ogni invito di Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.
  • I progetti di maschere collettive o allegoriche dovranno essere preventivamente approvati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

I contravventori saranno puniti a termini di legge.

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare le disposizioni impartite con il presente provvedimento.

(Disposizioni del Questore di Prato del 25 Gennaio 2012, ai sensi dell'art. 85 del T.U. delle leggi di P.S.).

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 25 gennaio 2012

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)