Vista la propria Ordinanza n. 1740/2012, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità, allo scopo di consentire lo svolgimento dell'iniziativa denominata "Festa della Lega per la Toscana", organizzata dal Gruppo Consiliare "Lega per la Toscana" del Comune di Prato e prevista, in una porzione di Piazza San Francesco, dal giorno 27 Giugno 2012 al giorno 01 Luglio 2012;
vista l'istanza Prot. 4410 del 03 Luglio 2012, pervenuta a questo Ufficio dalla Lega per la Toscana Gruppo Consiliare di Prato, tramite la Società So.Ri. S.P.A, riferita alla pratica Asup 1200/2012 del 08 Giugno 2012, con la quale si richiedeva la proroga dei suddetti provvedimenti di viabilità;
premesso che l'interesse legittimo d, con lael richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
preso atto dagli organizzatori della manifestazione che tale evento si protrarrà fino al giorno 07 Luglio 2012;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata Ordinanza n. 1740/2012, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'Ordinanza n. 1740/2012, venga prorogata fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 03:00 del giorno 07 LUGLIO 2012, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, eccetto i veicoli di supporto allo svolgimento della manifestazione e/o dell'organizzazione della stessa, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile, sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo della manifestazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, rimozione forzata e di eccezione;
DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli di supporto allo svolgimento della manifestazione e/o dell'organizzazione della stessa, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile, sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo della manifestazione, apponendo conforme edidonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione;
durante le fasi di svolgimento della manifestazione, l'intera area ad essa adibita dovrà essere circoscritta, a cura e spese dell'organizzatore, mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 3 luglio 2012