Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1625/2012

Gara Ciclistica cat. "Amatori" denominata "3^ Prova Coppa Toscana "
il dirigente

VISTE le disposizioni dell'art. 9 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (N.C.d.S.), nonché le direttive impartite dal Ministero dell'Interno con le circolari: n. 300/A/26784/116/1 del 13 Ottobre 1997; n. 300/A/55805/116/1 del 08 Novembre 1998; n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 Giugno 2003;

VISTA l'istanza P.G. n. 14900 del 11 Maggio 2012, con la quale il Sig. Livio Santini, in qualità di Presidente dell'A.S.D. San Paolo, con sede in Via Cilea 7, ha richiesto per il giorno 17 Giugno 2012 l'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità allo scopo di consentire lo svolgimento della gara ciclistica categoria competitiva denominata " 3^Prova Coppa Toscana", con ritrovo dei concorrenti previsto per le ore 07:00 presso il Circolo A.R.C.I San Paolo in Via F. Cilea n.3, partenza dei concorrenti prevista per le ore 09:00 ed arrivo previsto per le ore 13:00;

ACQUISITA la Determinazione n. 575 dell' 08 Giugno 2012 e la successiva Determinazione n. 593 del 12 Giugno 2012 della Provincia di Pistoia, con le quali il Responsabile del Servizio Viabilità della stessa Provincia ha autorizzato il Sig. Santini Livio, in qualità di Presidente dell'A.S.D.San Paolo, con sede in Prato F. Cilea 7, allo svolgimento della gara ciclistica competitiva denominata "3^Prova Coppa Toscana", prevista per il giorno 17 Giugno 2012;

PRESO ATTO che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13 Ottobre 1997 del Ministero dell'interno, come modificata ed integrata dalla circolare n.300/A/55805/116/1 del 9 Novembre 1998, dalla nota M/2413/64 del 30.09.2002 e dalla circolare n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 Giugno 2003, la sospensione del traffico veicolare sulle strade interessate dalla gara;

VISTO lo statuto del Comune di Prato approvato con D.C.C. n. 284 del 07.10.1991 e succ. modificazioni;

RAVVISATA la propria competenza in base a quanto previsto dal titolo IV - Capo III - Art. 107 del del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali);

VISTI gli articoli 6 e 7 del D. Lgs 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (N.C.d.S.);

dispone

1.

che il giorno 17 GIUGNO 2012 dalle ore 06:00 fino al termine della gara podistica competitiva e comunque non oltre le ore 12:00, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via Antonio Pigafetta;
  • Via Arturo Toscanini:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI e/o IN TUTTA L'AREA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

1.1

che il giorno 17 GIUGNO 2012 dalle ore 10:00 fino al termine della gara podistica competitiva e comunque non oltre le ore 11:30, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via Antonio Pigafetta;
  • Via Arturo Toscanini:

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;

l'intera area adibita allo svolgimento delle fasi di arrivo e di partenza dovrà essere oppportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

2. Deviazioni

durante detta fase di divito di transito in Via A. Pigafetta ed in Via A. Toscanini, il traffico veicolare sarà deviato come segue:

il traffico proveniente da lato di Via A. Pigafetta in:

Via Galcianese, Via G. Dossetti, Via Guilliccioni, Via S. Ceccatelli, Via R. Zandonai e Via San Paolo -- oppure -- Via Galcianese, Via San Paolo;

il traffico proveniente dal lato di Via San Paolo:

Via San Paolo, Via S. Ceccatelli, Via O. Morganti, Via G. Dossetti e Via Galcianese;


2.1 Deviazioni trasporto pubblico locale:

  • LINEA 9 direzione Galciana:

Da Via Galcianese deviazione in: Via Galcianese, Via Traversa Pistoiese da dove riprende il percorso regolare.

FERMATE ALTERNATIVE: tutte le fermate presenti sul percorso in deviazione

  • LINEA 9 direzione Centro Città:

Da Via dell'Alberaccio deviazione in: Via di San Paolo, Via Galcianese da dove riprende il percorso regolare.

FERMATE ALTERNATIVE: tutte le fermate presenti sul percorso in deviazione


3. Preavvisi

Durante le fasi di divieto di transito, il responsabile dell'organizzazione della manifestazione dovrà fornire la massima informazione all'utenza, relativamente ai divieti adottati, apponendo un congruo numero di pannelli di preavviso e di deviazione in corrispondenza delle seguenti intersezioni stradali:

  • Via Galcianese, (in entrambe le direttrici di marcia) in corrispondenza dell'intersezione con Via San Paolo (lato Via Traversa Pistoiese);
  • Via Galcianese, (in entrambe le direttrici di marcia) in corrispondenza dell'intersezione con Via G. Dossetti;
  • Via San Paolo, in corrispondenza dell'intersezione con Via dell'Alberaccio;
  • Via San Paolo, in corrispondenza dell'intersezione con Via G. Donizetti.

Si specifica che durante la chiusura di Via A. Pigafetta e di Via A. Toscanini, l'organizzazione dovrà consentire, in assenza di concorrenti ed in tutta sicurezza, l'uscita ai veicoli da Via Donizetti (lato Via Toscanini) in direzione di Via San Paolo.

4. Svolgimento della gara ciclistica

che il giorno 17 GIUGNO 2012 dalle ore 09:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 13:00 nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

4.1. Percorso in uscita dal territorio comunale di Prato verso il territorio comunale di Montemurlo(Po);

  • Via Francesco Cilea, nel tratto compreso tra il Circolo A.R.C.I San Paolo (partenza della corsa) e la Via A. Nuti;
  • Via Attilio Nuti, nel tratto compreso tra Via F. Cilea e Via A. Vivaldi;
  • Via Antonio Vivaldi, nel tratto compreso tra Via A. Nuti e Viale Nam Dinh;
  • Viale Nam Dinh, nel tratto compreso tra Via A. Vivaldi e Via della Pace;
  • Via della Pace;
  • Via di Maliseti, nel tratto compreso tra la Via della Pace e Via F. Melis;
  • Via Federigo Melis, nel tratto compreso tra Via di Maliseti e la SP 4 in direzione del confine territoriale con il Comune di Montemurlo.

4.2 Percorso in entrata dal Comune di Carmignano:

  • Viale Sedici Aprile, nel tratto compreso tra il confine territoriale con il Comune di Carmignano (PO) ed il Viale S. Allende;
  • Viale Salvador Allende;
  • Viale Chang Zhou, nel tratto compreso tra il Viale S. Allende e Via di Traversa Pistoiese;
  • Via Traversa Pistoiese, nel tratto compreso tra il Viale Chang Zhou e Via dei Palli;
  • Via dei Palli;
  • Via Lecco;
  • Via Lodi;
  • Via Roubaix, nel tratto compreso tra Via Lodi e Via Avignone;
  • Via Avignone;
  • Via Pigafetta, nel tratto compreso tra Via Avignone e l'arrivo della corsa posto all'altezza della Via A. Toscanini:


SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle fasi di passaggio dei concorrenti sul predetto percorso.




In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

SARA' CONSENTITO L'ATTRAVERSAMENTO IN ASSENZA DI CONCORRENTI.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Dovrà essere effettuato, a cura dell'organizzatore della manifestazione, un sopralluogo per verificare che sia stato dato corso ai lavori di bonifica degli ammaloramenti presenti sul manto stradale dei tratti di strade interessate dal passaggio della corsa podistica e successivamente dovrà essere comunicato, a mezzo fax, l'esito del predetto sopralluogo all'Ente che ha autorizzato la manifestazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE altresì che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (N.C.d.S.) sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della gara;

- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (N.C.d.S.) ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere garantito dagli organizzatori un idoneo servizio di scorta tecnica, in osservanza di quanto disposto con il "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni su strada", pubblicato sulla G.U. 05 febbraio 2003, n. 29 come modificato con Decreto del Ministero dei Trasporti del 19 dicembre 2007 (G.U. 6.3.2008, n. 56), che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura idonea ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione di inizio e fine manifestazione.

Si evidenzia fin d'ora che, in esito ai contatti telefonici intercorsi, il Comando di Polizia Municipale, non sarà in grado di poter assicurare un servizio di scorta come richiesto. Pertanto, salvo che non sia prevista la scorta da parte di altri Organi di Polizia Stradale, dovrà essere assicurata a cura ed a spese degli stessi organizzatori l'assistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica composta da personale abilitato ed in numero adeguato a tutelare la sicurezza della circolazione stradale e dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto in materia. Nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, dovrà essere assicurata la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti, assicurando altresì adeguata segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione.

I responsabili dell'organizzazione della manifestazione predisporranno altresì a loro cura e spese un idoneo servizio di personale a terra addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, composta da personale abilitato ed in numero sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione e della carovana dei partecipanti in osservanza di quanto disposto con il "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni su strada" suddetto e, ove le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano, una specifica segnaletica temporanea in corrispondenza delle intersezioni stradali e nei punti più sensibili del percorso che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti chiaramente della sospensione temporanea della circolazione.

Se le condizioni del traffico al momento lo rendano necessario, per la sicurezza della circolazione nonché dei partecipanti e/o degli spettatori, sia disposta la chiusura con idonea transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara nonché per il tempo necessario alle fasi di partenza e arrivo e comunque fino a quando le circostanze lo richiedano a tutela dell'incolumità dei partecipanti e dei terzi. Tutto ciò fermo restando l'obbligo degli organizzatori di liberare l'area nei tempi previsti dalla presente ordinanza.

Gli organizzatori devranno garantire la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di qualsiasi natura alla sede stradale, alla segnaletica, all'estetica ed all'equilibrio ecologico. In ogni caso a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione gli organizzatori dovranno adoperarsi tempestivamente affinché venga ripristinata puntualmente la situazione ante manifestazione. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, con l'addebito delle spese di ripristino all'organizzazione della manifestazione sportiva.

Gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) art. 68, e da tutti gli obblighi in materia di collaudi delle strutture e degli impianti eventualmente allestiti nonchè dagli artt 119 - 123 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 06.05.1940, n. 635) e da a quant'altro imposto dalla normativa in vigore. Si evidenzia altresì che, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So.R.i S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con DCC 89 del 31 Maggio 2005, ai sensi del D. Lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Che la presente autorizzazione è concessa con espressa riserva della possibilità di revoca o modifica in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Che la gara ciclistica verrà svolta sotto l'esclusiva e totale responsabilità degli organizzatori e dei partecipanti che pertanto assumono ogni obbligo di risarcimento derivante dalla manifestazione, in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti: dai partecipanti, a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine al buono stato di manutenzione del fondo stradale e della percorribilità in sicurezza del tracciato di gara; pertanto gli organizzatori, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, dovranno provvedere a verificare accuratamente il percorso di gara, al fine di rilevare, segnalare idoneamente ed efficacemente eventuali buche, avvallamenti, discontinuità del fondo stradale e quant'altro risulti pregiudizievole alla piena e sicura transitabilità dello stesso, predisponendo ogni idoneo ed opportuno accorgimento o protezione a garanzia dell'incolumità dei partecipanti alla manifestazione, del pubblico e degli altri utenti della strada.

Gli Organi di Polizia Stradale e tutti quelli a cui spetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare eventuali incidenti che si verificassero nel corso della manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 575 dell' 08 Giugno 2012 e nella successiva Determinazione n. 593 del 12 Giugno 2012, con le quali il Dirigente della Provincia di Pistoia ha autorizzato per il giorno 17 Giugno 2012 lo svolgimento della gara ciclistica Competitiva citata in premessa, la pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori, avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e l' apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme e inerente a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sarà a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione.

Si evidenzia in particolare che, qualora sia prevista l'apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, essa dovrà essere collocata in loco almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso, subordinandone l'efficacia all'invio di idonea dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. 445/2000 da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371, prima della decorrenza del presente atto.

La presente Ordinanza, oltre ad essere pubblicata sul sito web del Comune di Prato, viene inviata in copia all'Ufficio Territoriale di Governo di Prato, all'Amministrazione Provinciale di Prato, alla Questura di Prato, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Prato, alla Sezione della Polizia Stradale di Prato, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Prato, al Servizio 118, all'ufficio movimento dell'azienda di T.P.L., per debita notizia e per quanto di competenza.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme mente a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M.T. del 10 luglio 2002, a cura e spese della società organizzatrice della manifestazione;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esposizione, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esposta sul luogo oggetto della presente ordinanza.
  6. verifica dell'avvenuta esecuzione delle opere di ripristino delle parti ammalorate delle strade indicate nella presente Ordinanza e successivo invio della comunicazione dell'esito della verifica stessa ai seguenti numeri di fax: 0574/1837371.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavoro Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del D.P.R. 495/1992.

Il presente provvedimento è valido il giorno 17 GIUGNO 2012 dalle ore 06:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 12:00.

Nei termini di validità della presente Ordinanza è sospesa l'efficacia di tutte le Ordinanze di viabilità che risultino incompatibili con questa.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 13 giugno 2012

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)