Viste le proprie Ordinanze n. 3096/2011, n. 3424/2011, n. 246/2012 e n. 937/2012, con le quali venivano rispettivamente adottati e prorogati i provvedimenti di viabilità, allo scopo di consentire l'esecuzione di lavori di scavo per la realizzazione di un tratto di fognatura, posa di canalizzazioni sottoservizi, risanamento manto stradale e rifacimento del tappeto di usura, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria in Via Ernesto Nesti;
vista la richiesta presentata via fax il giorno 31 Maggio 2012 dalla Ditta Co.Edil s.r.l., con sede a Montemurlo Via Quarto dei Mille, 1;
visto il Permesso di Costruire PE - 2052 - 2007, P.G. 62458, del 04 Luglio 2007 rilasciato all'Immobiliare Giglio di Santanni Stefano e Fabio e C. S.a.s., dal Servizio Gestione Attività Edilizia del Comune di Prato;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
preso atto dalla ditta esecutrice dei lavori che non sarà possibile ultimare i lavori entro il giorno 31 Maggio 2012;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare ulteriormente la sopra citata Ordinanza n. 3096/2011, già prorogata con Ordinanze n. 3424/2011 e n. 246/2012 e n. 937/2012, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'Ordinanza n. 3096/2011, già prorogata con le Ordinanze n. 3424/2011 e n. 246/2012 e n. 937/2012 venga ulteriormente prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 30 GIUGNO 2012, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
1.
DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO RESIDENTI E FRONTISTI, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con idonei pannelli integrativi di validità ed eccezione ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
1.1
DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO eccetto autorizzati, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di obbligo: direzione obbligatoria diritto con pannello intergrativo eccetto autorizzati.
2.
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente al lato civici dispari, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2- U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 1 giugno 2012