Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1463/2012

Revoca Ordinanza 2298/2005 - varie vie circoscrizione Prato Est
il dirigente

Viste le proprie Ordinanze n. 1458 - n. 1459 - n. 1460 - n. 1461 e n. 1462 del 25 Maggio 2012, con le quali è stato disciplinato il servizio di pulizia meccanica del fondo stradale rispettivamente in Via Romolo Caggese, Via Gaetano Salvemini, Via Antonio Anile, Via Giuseppe Ferrari, tratto compreso tra la Via R. Ardigo' ed il civico 37 ed in Via Roberto Ardigo', tratto compreso tra la Via A. Anile ed il civico 40;

dato atto che la precedente Ordinanza n. 2298 del 30 Agosto 2005, riferita alla disciplina del servizio di pulizia meccanica del fondo stradale nelle sopra elencate vie, risulta incompatibile con la nuova disciplina;

visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone
  • che dal giorno 28 MAGGIO 2012

sia REVOCATA l'Ordinanza n. 2298/2005, relativa alla disciplina della pulizia meccanica del fondo stradale nelle sotto elencate vie:

  • Via Romolo Caggese;
  • Via Gaetano Salvemini;
  • Via Antonio Anile;
  • Via Giuseppe Ferrari, tratto compreso tra la Via R. Ardigo' ed il civico 37;
  • Via Roberto Ardigo', tratto compreso tra la Via A. Anile ed il civico 40.




Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 25 maggio 2012

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)