Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1205/2012

Revoca ordinanza 3444/2011 Via dei Lanaioli ed istituzione nuovi provvedimenti temporanei;
il dirigente

Vista l'Ordinanza n. 3444/2011, con la quale venivano adottati provvedimenti di viabilità, allo scopo di consentire l'esecuzione di lavori edili con l'installazione di un cantiere e di un ponteggio in Via dei Lanaioli civici 19-31;

rilevato che, a causa dello stato avanzato dei lavori e di sopraggiunte nuove esigenze operative del cantiere, l'avente diritto, con istanza pervenuta via fax il giorno 02 Maggio 2012, chiede siano istituiti nuovi provvedimenti temporanei dei viabilità;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori, di accogliere la richiesta e di adottare nuovi provvedimenti temporanei di viabilità, revocando al contempo i provvedimenti adottati con Ordinanza n. 3444/2011;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 03 MAGGIO 2012:

1.

sia REVOCATA l'Ordinanza n. 3444/2011 relativa ai provvedimenti di viabilità in Via dei Lanaioli;


2. Nuovi provvedimenti

che dal giorno 03 MAGGIO 2012 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 DICEMBRE 2012, nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

2.1

  • Via dei Lanaioli:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

2.2

  • Via dei Lanaioli, nel tratto compreso tra il civico 19 ed il civico 31:

DIVIETO DI TRANSITO, mantenendo in essere il transito pedonale sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 1,20 di larghezza, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;

l'intera area interessata dai lavori dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

2.3

  • Via dei Lanaioli, all'intersezione con Via G. Mazzoni (verso Via dei Cimatori):

STRADA SENZA USCITA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di di preavviso: strada senza uscita.


Si specifica che, in caso di interruzione accertata dei suddetti lavori per un periodo superiore a giorni 15 (quindici) continuativi, la presente Ordinanza sarà revocata ed il titolare del presente atto dovrà liberare immediatamente l'area occupata, ripristinando lo stato dei luoghi.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio 4V - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esposizione, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico da parte della società So.Ri. S.p.A., la quale deve essere esposta sul luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 3 maggio 2012

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)