Vista l'istanza P.G. n 041708 del 31 Marzo 2011 inoltrata dal M° Roberto Bonvissuto in qualità di Presidente della Associazione Filarmonica "Otello Benelli " di Prato, pervenuta a questo ufficio per mezzo fax in data 13 Maggio 2011 alle ore 11.52, con cui sono stati richiesti provvedimenti temporanei di viabilità allo scopo di svolgere una manifestazione denominata " 6° Bandolo delle Bande ", consistente in un raduno ed una sfilata di alcune bande musicale che percorrerà alcune vie e piazze del centro cittadino, prevista per il giorno 15 Maggio 2011 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 circa;
nista la determinazione n. 1046 del 28 Aprile 2011 con la quale il Servizio Cultura del Comune di Prato ha autorizzato per il giorno 15 Maggio 2011 lo svolgimento del 6° raduno bandieristico interregionale denominato "6° Bandolo delle bande";
acquisita contestualmente all'istanza, la dichiarazione per le attività rumorose all'aperto, ai sensi del Piano di Classificazione Acustica e del relativo Regolamento del Comune di Prato in vigore dal 13.03.2002;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli avventori del teatro;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e il relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione del sopra citato Codice, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
1.
che il giorno 15 MAGGIO 2011 dalle ore 09:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 14:00, nella sotto elencata Piazza siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità;
2.
che il giorno 15 MAGGIO 2011 dalle ore 09:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 12:00, nella sotto elencata Piazza siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità;
3.
che il giorno 15 MAGGIO 2011 dalle ore 10:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 12:00, nelle sotto elencate vie e piazze siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente al passaggio ed alla sosta dei partecipanti alla manifestazione.
Che dovrà essere rispettato il percorso predetto;
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale , gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'Organizzatore della manifestazione dovrà installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992 n. 495, nonché consentire l'eventuale transito dei veicoli antincendio, di pronto soccorso o dei Servizi di Polizia.
Gli organizzatori devono inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione ed idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
Al termine della manifestazione dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione, dovrà contattare l'Azienda A.S.M. S.p.A. per provvedere, a proprio carico, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto il mercato.
Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, (compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione), dagli avventori o dagli altri utenti della strada.
Si evidenzia che l'amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti l'evento.
In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti
uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione citata derivati dallo svolgimento della cerimonia, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e
penali.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., A.S.M. s.p.a. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u.c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico degli organizzatori del mercato e/o degli operatori ambulanti addetti all'attività di commercio su aree pubbliche, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 13 maggio 2011