Vista la propria Ordinanza n. 728/2011, già prorogata con Ordinanza n. 974/2011, con la quale venivano adottati provvedimenti di viabilità, allo scopo di consentire l'esecuzione di lavori di scavo per la sostituzione di un tratto di rete gas, impatti di una nuova rete e rifacimento del manto stradale in Via del Filippino;
vista la richiesta inoltrata via fax il giorno 11 Maggio 2011 dalla ditta Cooperativa Edile Appennino s.r.l. esecutrice dei lavori;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
preso atto dalla ditta escutrice dei lavori che non sarà possibile ultimare i lavori entro la data del 13 Maggio 2011;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare ulteriormente la sopra citata Ordinanza n. 728/2011, già prorogata con ordinanza n. 974/ 2011, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che l'Ordinanza n. 728/2011 venga ulteriormente prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 19 Maggio 2011 fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
1
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
DIVIETO DI TRANSITO favorendo l'accesso e l'uscita dei residenti e frontisti, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI nel tratto di marciapiede interessato dalle operazioni di trasloco, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale;
le aree adibite allo scavo e/o a deposito di materiale dovrànno essere opportunamente circoscritte e protette mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
1.1
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DIRITTO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale;
2 Deviazioni
Durante la suddetta chiusura il traffico veicolare sarà deviato in:
Via Guizzelmi, Via della Sirena, Piazza Duomo e Via G. Magnolfi;
3 Preavvisi
La ditta esecutrice dei lavori dovrà fornire all'utenza la massima informazione circa i provvedimenti in corso, apponendo un congruo numero di pannelli di preavviso del divieto di transito da collocarsi alle seguenti intersezioni;
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge n. 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 13 maggio 2011