Allo scopo di consentire lo svolgimento della manifestazione, "Voliamo con i Colori - 12^ edizione" che si svolgerà nei giorni 20 - 21 e 22 Maggio 2011 nell' area a verde pubblico posta a margine di Via Marie Curie e Via S. Martino per Galceti;
vista l'istanza P.G. n. 49204 del 18 Aprile 2011 inoltrata dal Sig. Bianchi Paolo, in qualità di Presidente dell'Associazione ARCI Comitato Territoriale di Prato, con sede in Via Roma n. 276, intesa ad ottenere l'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
acquisita in data 16 Maggio 2011 l'autorizzazione P.G. n. 62305 del 16 Maggio 2011, per l'utilizzo della predetta area a verde, rilasciata dal Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente;
acquisita in data 03 Maggio 2011 la comunicazione P.G. n. 59636 di attività rumorosa temporanea per cantieri, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili, ai sensi del Piano di Classificazione Acustica e del relativo Regolamento del Comune di Prato in vigore dal 13.03.2002;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione ed in previsione della numerosa partecipazione di persone, in special modo ragazzi in giovanissima età;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dalle ore 07:00 del giorno 20 MAGGIO 2011 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 20:00 del giorno 22 MAGGIO 2011 nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO LATI ED IN TUTTA L'AREA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale , gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'ARCI Comitato Territoriale di Prato, organizzatore della manifestazione, deve adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei partecipanti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e dal suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
ed in particolare:
dovrà essere impedito ai partecipanti alla manifestazione di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per gli stessi o per altri utenti della strada, collocando se del caso idonei dispositivi di protezione e contenimento;
dovrà essere garantita la salvaguardia della strada, dei relativi manufatti e pertinenze nonchè dell'area a verde pubblico, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti ed al manto erboso;
gli eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza;
dovranno essere rimossi, al termine della manifestazione, tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti la manifestazione.
In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo dell'organizzatore di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione citata derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.
Si evidenzia, inoltre, che il presente atto non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S., in particolare quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R., 616/77 e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione ai sensi dell'art. 25 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e dagli artt. 29 e ss. del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n. 635).
Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., A.S.M. s.p.a. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u.c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico degli organizzatori del mercato e/o degli operatori ambulanti addetti all'attività di commercio su aree pubbliche, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 17 maggio 2011