Allo scopo di consentire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione del gas naturale, interferenti con strade e loro pertinenze di proprietà comunale;
visto l'istanza del 12 Gennaio 2011 inoltrata da Snam Rete Gas S.p.A., con sede a San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara n. 7, intesa ad ottenere nel periodo compreso tra il 20 Gennaio 2011 ed il 31 Dicembre 2011 l'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità in varie vie, viali, piazze e tratti di piste ciclabili cittadine;
considerato che Snam Rete Gas S.p.A. in proprio, e/o le ditte appaltarici dei predetti lavori di manutenzione debbono effettuare gli interventi citati, i quali non consentono una regolare programmazione e talvolta trattasi di ripristino urgente della funzionalità della rete di distribuzione del gas;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti ai lavori, accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5/comma 3°, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
1.
che
nelle sottoelencate vie, ogni qualvolta se ne presenti la necessità nonché per brevi tratti ed a fasi successive, siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE FORZATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta ambo i lati, con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purchè non inferiore a ml. 3,00 di larghezza per ciascuna corsia, apponendo conforme e idonea
segnaletica di pericolo: strettoia asimmetrica a destra e/o a sinistra;
STRETTOIA E SENSO UNICO ALTERNATO:
TRANSITO ALTERNATO A VISTA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo: dare precedenza nel senso unico alternato, dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare; ed apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di: diritto di precedenza nel senso unico alternato, dalla parte opposta a favore del senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori;
RIDETERMINAZIONE DELLE CORSIE DI MARCIA a mezzo di barriere stradali di sicurezza, di coni o delineatori flessibili, conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KMH, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo: limite massimo di velocità 30 kmh;
2.
che dal 30 GENNAIO 2011 fino al 31 DICEMBRE 2011 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00 in VIA TOMMASO PINI, strada ricadente all'interno della Zona a Traffico Controllato regolamentata con propria Ordinanza n. 2342/2008, ogni qualvolta se ne presenti la necessità nonché per brevi tratti ed a fasi successive, siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE FORZATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta ambo i lati, con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purchè non inferiore a ml. 3,00 di larghezza per ciascuna corsia, apponendo conforme e idonea
segnaletica di pericolo: strettoia asimmetrica a destra e/o a sinistra;
STRETTOIA E SENSO UNICO ALTERNATO:
TRANSITO ALTERNATO A VISTA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo: dare precedenza nel senso unico alternato, dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e
deve deviare; ed apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di: diritto di precedenza nel senso unico alternato, dalla parte opposta a favore del senso di circolazione che è meno
intralciato dai lavori;
RIDETERMINAZIONE DELLE CORSIE DI MARCIA a mezzo di barriere stradali di sicurezza, di coni o delineatori flessibili, conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KMH, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo: limite massimo di velocità 30 kmh.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con Servizio 4G - U. O. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La Ditta esecutrice i lavori deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficenza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4G- U. O. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della Ditta esecutrice i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 19 gennaio 2011