Vista la nota pervenuta a questo ufficio in data 11 Aprile 2011, P.G. n. 46645, con la quale A.S.M. S.p.A. - Servizio Manutenzione Ambiente Urbano ha richiesto in Via della Gualchiera civico 57, l'adozione di provvedimenti di viabilità per la realizzazione di uno stallo riservato alla sosta dei veicoli di pronto soccorso (ambulanze);
valutato di accogliere la richiesta di cui sopra e di adottare provvedimenti di viabilità, istituendo apposito stallo;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di esecuzione;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 26 MAGGIO 2011 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA eccetto veicoli di pronto soccorso (ambulanze), apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e di eccezione.
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro precedente atto, afferente al tratto sopra indicato di Via della Gualchiera, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U2 - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada,ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u.c., della Legge n. 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e dell'art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 24 maggio 2011