Preso atto del sopralluogo effettuato in data 20 Aprile 2011 dal personale dell'Ufficio Trasporti e Traffico e dal personale dell'ufficio movimento della CAP scarl, gestore del trasporto pubblico urbano, dal quale è emersa la necessità, in previsione dell'estensione del servizio dell'autolinea LAM ROSSA nella località di San Giusto, di installare dissuasori di sosta in Via di Turchia, nell'area d'intersezione con la Via Portella della Ginestra, per consentire la svolta in sicurezza dei mezzi del trasporto pubblico;
dato atto, pertanto, della necessità, per i motivi sopra esposti e per la sicurezza e la fluidità della circolazione, di adottare appropriati provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di esecuzione;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 02 MAGGIO 2011 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
siano collocati n. tre (3) dissuasori di sosta conformi all'art. 180 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del N.C.d.S.:
DIVIETO DI FERMATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata;
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro eventuale precedente atto, afferente al tratto sopra indicato di Via di Turchia, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u.c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 28 aprile 2011