Vista la propria Ordinanza n. 2308/2010 e successiva integrazione con Ordinanza n. 2407/2010, già prorogata con Ordinanza n. 2924/2010 e successivamente con Ordinanza 218/2011, con la quale venivano adottati provvedimenti temporanei di viabilità a seguito del tragico evento verificatosi nel sottopasso FF.SS. di Via L. Ciulli;
preso atto che alla data odierna, in Via L. Ciulli nel tratto di scorrimento in sottopasso FF.SS., esiste provvedimento di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria;
dato atto che la segnaletica stradale, già opportunamente collocata, nonchè l'area delimitata di sequestro preventivo, non è stata in alcun modo alterata nel corso dei giorni precedenti;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione, di prorogare ulteriormente la sopra citata Ordinanza n. 2308/2010 e successiva integrazione con Ordinanza n. 2407/2010, confermando i provvedimenti temporanei di viabilità in esse disposti;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che Ordinanza n. 2308/2010 e successiva integrazione con Ordinanza n. 2407/2010, già prorogata con Ordinanza n. 2924/2010 e successivamente con ordinanza 218/2011, venga ulteriormente prorogata fino al termine degli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria e comunque non oltre il giorno 31 LUGLIO 2011 fermo restando tutti i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u.c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della Ditta esecutrice i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 29 aprile 2011