Comune di Prato
Piazza Mercatale 31 - 59100 Prato
Tel 0574.183.6636/6604/5616/5646 - Fax 0574.183.7371

Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 798/2011

Velo Club Seano One - Via A. Ghisleri - allenamento giovani ciclisti.
il dirigente

Allo scopo d'individuare un'area protetta da destinare a percorsi di allenamento in sicurezza per giovani ciclisti tesserati delle società ciclistiche della Provincia di Prato;

visto l'istanza P.G. n. 33959 del 14 marzo 2011 inoltrata G.S. Velo Club Seano One, con sede a Seano (PO) in Via Bocca di Stella n. 3, tesa ad ottenere provvedimenti di viabilità in un tratto di Via A. Ghisleri;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5/comma 3, 7, 21 e 27 del N. C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

1. Provvedimento principale

che dal giorno 07 APRILE 2011 fino al giorno 30 SETTEMBRE 2011, nei giorni di MARTEDI e GIOVEDI dalle ore 17:30 alle ore 20:00 di ciascuno dei giorni indicati, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

  • Via Arcangelo Ghisleri nel tratto compreso tra Via Didaco Bessi e Via Veneto

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza, conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta ambo i lati, con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.

2.

Durante dette fasi di divieto di transito, il traffico veicolare sarà deviato in: Via Piemonte - Via Veneto e viceversa, previa apposizione di congrua segnaletica di preavviso delle deviazioni in corso a carico dell'organizzatore degli eventi sportivi in:

  • Via A. Ghisleri in corrispondenza dell'intersezione con Via Piemonte
  • Via Piemonte in corrispondenza dell'intersezione con Via Veneto

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con Servizio 4U - U.O. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

AVVERTE

che l'A.S.D. Velo Club Seano One, responsabile dell'organizzazione dell'attività sportiva di cui trattasi, deve adottare tutte le cautele ed accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e dal suo Regolamento di Esecuzione, in particolare:

sia rispettato il percorso perimetrato da barriere stradali di sicurezza previsto;

i responsabili dell'attività sportiva adottino tutte le opportune cautele per garantire la sicurezza dei partecipanti, nonché curare le prescrizioni indicate;

prima e durante gli allenamenti sia effettuata, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, una costante vigilanza dell'area interessata, al fine di accertare la transitabilità della strada da parte dei ciclisti in condizioni di sicurezza ed in totale assenza di veicoli, e di evitare la presenza di eventuali ostacoli, pericoli o impedimenti per i partecipanti e gli eventuali spettatori;

sia garantita nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle regole dettate dalla comune prudenza ed esperienza, con proprio personale munito sia di idonei indumenti rifrangenti che lo renda facilmente e sicuramente avvistabile dai conducenti dei veicoli che sopraggiungono, sia di segni di riconoscimento e adeguati strumenti di segnalazione, una costante ed idonea sorveglianza di tutto il perimetro della chiusura sopra descritto, con la massima attenzione alle intersezioni stradali che ne interessano lo sviluppo, al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco l'attività sportiva in atto nonché di dare la massima pubblicità all'ordinanza di divieto di transito temporaneo;

prima dell'inizio sia dato avviso a tutti i partecipanti agli allenamenti, dell'esatta ubicazione, natura e tipologia dei vari punti pericolosi o di eventuali ostacoli fissi presenti lungo il percorso, ovvero ogni altra circostanza che possa determinare pericolo, fornendo specifiche indicazioni circa cautele e comportamenti da adottare per superarli;

sia verificata, durante tutta la durata degli allenamenti, la sicura percorribilità del tratto di strada interessata, adottando in caso contrario tutte le opportune cautele se del caso l'immediata sospensione dell'attività;

sia garantita una costante ed adeguata assistenza sanitaria con la presenza di almeno una autoambulanza ed un medico;

sia tenuto sul luogo dello svolgimento dell'attività sportiva oggetto della presente ordinanza, copia del presente provvedimento affinché gli organizzatori possano esibirlo ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo;

sia impedito al pubblico di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per l'incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione, collocando se del caso idonei dispositivi di protezione e contenimento;

sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti;

eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

L'efficacia della presente ordinanza è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione a cura e spese di A.S.D. Velo Club Seano One, della segnaletica stradale necessaria per lo svolgimento in sicurezza dell'attività sportiva, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esposizione, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;

Al termine della manifestazione, a cura e spese di A.S.D. Velo Club Seano One dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro sia stato collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dall'attività sportiva, compresa la ripulitura, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dall'attività svolta ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli eventuali spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, se del caso attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

RENDE NOTO

che in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

che deve essere comunque dato avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni dell' art. 123. del R.D. 6 maggio 1940 n° 635;

che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite S.O.R.I. s.p.a. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con DCC 89 del 31 Maggio 2005, ai sensi del D.lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Si sottolinea infine che il presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) e del R.D. 6 maggio 1940, n° 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.), in particolare quelli previsti dal titolo III e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4U - U.O. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u.c. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 5 aprile 2011

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)