Preso atto del sopralluogo effettuato in data 15 Marzo 2011 dal personale dell'Ufficio Trasporti e Traffico dal quale è emerso, che la manovra di immisione da Via Guittone D'Arezzo sulla Via Roma, appare pericolosa per la poca visibilità, causata dalla presenza di veicoli in sosta irregolare sul lato destro della stessa Via Roma, (direzione da Poggio a Caiano verso il centro città) e che pertanto è necessario provvedere alla collocazione di appositi dissuasori di sosta;
preso atto della risoluzione del Min. II.TT. 14.09.2008 prot. 84626 inerente la tipologia del dissuasori di sosta da impiegare nella funzione di arredo stradale secondo il disposto dell'Art. 180 del D.P.R. 196.12.1992 n. 495;
rilevata pertanto la necessità, per i motivi sopra esposti e per la sicurezza e la fluidità della circolazione, di adottare appropriati provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di esecuzione;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 28 MARZO2011 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
siano collocati numero due (2) dissuasori di sosta conformi all'art. 180 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, Regolamento di Attuazione del N.C.d.S.:
DIVIETO DI FERMATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata;
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro eventuale precedente atto, afferente al tratto sopra indicato di Via Roma, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O. Trasporti e Traffico gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 28 marzo 2011