Vista la propria Ordinanza n. 1667/2010, già prorogata con Ordinanza n. 3075/2010, con la quale venivano adottati provvedimenti di viabilità allo scopo di consentire l'esecuzione di lavori edili ad immobile ubicato in B. Buozzi civici 11 - 9;
visto la richiesta inviata il giorno 21 Marzo 2011 da So.Ri S.p.a pratica Asup. n. 582/2011;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
preso atto dalla ditta escutrice che non sarà possibile ultimare i lavori entro la data del 31 MARZO 2011;
verificato di poter accogliere la richiesta per garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavorie prorogare ulteriormente la sopra citata Ordinanza n. 1667/2010 confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che l'Ordinanza n. 1667/2010, già prorogata con Ordinanza n. 3075/2010, venga ulteriormente prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 LUGLIO 2011 fermo restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionate nella medesima e cioè:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonchè quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 25 marzo 2011