Visto la nota P.G. n. 0028617 del 01 Marzo 2011 inoltrata dal Comune di Prato - Politiche Giovanili e Scuola di Musica "G. Verdi", con la quale è stata richiesta l'adozione di provvedimenti di viabilità in Piazza dei Macelli, allo scopo di svolgere una manifestazione denominata "QUALE UNIVERSITA'", presso la sede di "Officina Giovani";
rilevata pertanto la necessità di adottare appropriati provvedimenti di viabilità per la sicurezza della circolazione ed in previsione della numerosa partecipazione di studenti, genitori e del personale addetto all'organizzazione della manifestazione;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
1.
che il giorno 22 MARZO 2011 dalle ore 11:00 fino al termine delle operazioni di allestimento della manifestazione e comunque non oltre le ore 19:00 nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA eccetto i veicoli di supporto alla manifestazione, dello staff e quelli autorizzati per lo scarico di materiali, opportunamente individuati mediante l'esposizione in maniera ben visibile sulla parte anteriore di ogni veicolo autorizzato, di un apposito contrassegno recante la dicitura "QUALE UNIVERSITA'" apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, rimozione forzata e di eccezione;
2.
che il giorno 23 MARZO 2011 dalle ore 08:00 fino al termine delle operazioni di allestimento della manifestazione e comunque non oltre le ore 17:30 nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA eccetto i veicoli di supporto alla manifestazione, dello staff e quelli autorizzati per lo scarico di materiali, opportunamente individuati mediante l'esposizione in maniera ben visibile sulla parte anteriore di ogni veicolo autorizzato, di un apposito contrassegno recante la dicitura "QUALE UNIVERSITA'" apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, rimozione forzata e di eccezione.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con Servizio 4U - U.O. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La Società affidataria del Servizio Segnaletica Stradale per conto di A.S.M. S.p.A. a cui è delegato il servizio di segnaletica stradale, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficenza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della Ditta esecutrice i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 11 marzo 2011