Allo scopo di consentire un intervento urgente per la messa in sicurezza di un tratto di marciapiede e della carreggiata di Via E. Niccoli, a causa di distacco di parti pericolanti della copertura di fabbricato industriale ubicato ai civici 1 e 3 della suddetta via;
visto la comunicazione pervenuta a questo ufficio in data 02 Marzo 2011, da ASM S.p.A., con la quale è stata comunicata, su disposizioni del Comando di Polizia Municipale, la chiusura di un tratto di Via E. Niccoli;
Preso atto del sopralluogo effettuato in data 02 Marzo 2011, dall'Ing. Lorenzo Frasconi, Dirigente del Servizio 4U - Mobilità, Politiche Energetiche e Grandi Infrastrutture - U.O. Pubblica Incolumità, il quale ha disposto la riapertura della suddetta via,seppur adottanto provvedimenti del caso, divieto di sosta ambo lati, restrinmgimento della carreggiata e chiusura del marciapiede adiacente il fabbricato interssato;
rilevata la necessità di adottare appropriati provvedimenti temporanei di viabilità, per motivi di sicurezza della circolazione, degli addetti ai lavori e per facilitare lo spostamento dei mezzi d'opera;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dalle ore 16.00 del giorno 02 MARZO 2011 fino al termine degli interventi di manutenzione e comunque non oltre il giorno 30 MAGGIO 2011, nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità ratificando la segnaletica esistente:
TRANSITO VIETATO AI PEDONI nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale.
l'intera area adibita a cantiere stradale dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con Servizio 4U - U.O. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della
circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della
strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La Ditta esecutrice i lavori deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficenza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 3 marzo 2011