Comune di Prato
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Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 584/2011

"12° Trofeo Ciclistica Viaccia" - A.S.D. Ciclistica Viaccia.
il dirigente

VISTE le disposizioni dell'art. 9, D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché le direttive impartite dal Ministero dell'interno con le circolari: n. 300/A/26784/116/1 del 13 Ottobre 1997; n. 300/A/55805/116/1 del 8 Novembre 1998; n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 Giugno 2003;

VISTA la L.R. n. 16 del 03 Marzo 2003;

VISTO l'istanza P.G. n. 5585 del 15 Febbraio 2011 pervenuta dalla Provincia di Prato, con la quale l'A.S.D. Ciclistica Viaccia, con sede in Via Pistoiese n. 659, ha richiesto per il giorno 12 Marzo 2011 l'adozione di provvedimenti di viabilità allo scopo di consentire lo svolgimento della gara ciclistica competitiva denominata " 12° Trofeo Ciclistica Viaccia", con ritrovo dei concorrenti presso il Circolo ARCI "La Libertà", ubicato in Prato, Via Pistoiese n. 659 previsto per le ore 13:30, partenza dei concorrenti prevista per le ore 14:30 e le ed arrivo presso il Circolo ARCI "La Libertà" previsto per le ore 16:30;

PRESO ATTO che alla data del giorno 28 Febbraio 2011 il Servizio 4U - Trasporti e Traffico a rilasciato parere favorevole e nulla osta per lo svolgimento di detta competizione;

ACQUISITA in data 01 Marzo 2010 con fax P.G. n. 028413 la Determinazione n. 220/2010 - Prot. Prov. PT n. 27290 del 24 Febbraio 2010 con la quale il Responsabile del Servizio Viabilità della Provincia di Pistoia ha autorizzato lo svolgimento della sopra citata corsa ciclistica competitiva;

PRESO ATTO che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato oltrechè strade appartenenti ad altri confini territoriali competenti;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13 Ottobre 1997 del Ministero dell'interno, come modificata ed integrata dalla circolare n. 300/A/55805/116/1 del 9 Novembre 1998, dalla nota M/2413/64 del 30 Settembre 2002 e dalla circolare n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 Giugno 2003, la sospensione del traffico veicolare sulle strade interessate dalla gara;

VISTO lo statuto del Comune di Prato approvato con D.C.C. n. 284 del 07 Ottobre 1991 e succ. modificazioni;

RAVVISATA la propria competenza in base a quanto previsto dal titolo IV - Capo III - Art. 107 del del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali);

VISTI gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 N.C.d.S. e successive modificazioni;

dispone

1.

che il giorno 12 MARZO 2011 dalle ore 12:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 17:30 nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

  • Via Pistoiese nel tratto compreso tra Via Valdingole e Via Monte San Michele

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

2.

che il giorno 12 MARZO 2011 dalle ore 14:30 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 17:00 nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

1. Fase di partenza

  • Via Croce Rossa
  • Via Valdingole nel tratto compreso tra Via Croce Rossa e Via Pistoiese
  • Via Pistoiese fino al confine con il Comune di Montemurlo (Po)

2. Fase di arrivo

  • Via Pistoiese nel tratto compreso tra il confine con il Comune di Montemurlo (PO) ed il civico 659

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle cinque fasi di passaggio dei partecipanti alla corsa ciclistica competitiva.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con il Servizio 4U - Trasporti e Traffico, il Comando di Polizia Municipale ovvero gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del nuovo codice della Strada impegnati nella manifestazione, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione e del regolare svolgimento della manifestazione, potranno consentire deroghe ai citati provvedimenti di viabilità, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale. In particolare potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e adottare diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, compreso ulteriori provvedimenti di chiusura al traffico veicolare nelle vie limitrofe al transito della gara, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Si evidenzia fin d'ora che, preso atto dei contatti telefonici intercorsi, il Comando di Polizia Municipale non sarà in grado di poter assicurare, con il proprio personale a disposizione, per il giorno indicato, un servizio di scorta come richiesto, pertanto, salvo che non sia prevista la scorta da parte di altri Organi di Polizia Stradale, dovrà essere assicurata a cura e a spese degli stessi organizzatori l'assistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica composta da personale abilitato ed in numero adeguato a tutelare la sicurezza della circolazione e dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto in materia, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione dell'inizio e del fine manifestazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 N.C.d.S. sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

la carovana podistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere garantito dagli organizzatori un idoneo servizio di scorta tecnica, in osservanza di quanto disposto con il " Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" pubblicato sulla G.U. 5 febbraio 2003, n. 29 come modificato con decreto del ministero dei trasporti del 19 dicembre 2007 (G.U. 6.3.2008, n. 56) che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura idonea ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione di inizio e fine manifestazione.

I responsabili dell'organizzazione della manifestazione predisporranno altresì a loro cura e spese un idoneo servizio di personale a terra addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, composta da personale abilitato ed in numero sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione e della carovana dei partecipanti in osservanza di quanto disposto con il " Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" suddetto e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.

Gli organizzatori devono garantire la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di qualsiasi natura alla sede stradale, alla segnaletica, all'estetica ed all'equilibrio ecologico.

In ogni caso a tutela della sicurezza e fluidità della circolazione gli organizzatori dovranno adoperarsi affinché venga ripristinata puntualmente la situazione ante manifestazione. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, in particolare l'addebito delle spese di ripristino.

Gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U. delle Leggi di P.S. ed in particolare da quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 616/77 e da tutti gli obblighi in materia di collaudi delle strutture e degli impianti eventualmente allestiti e a quant'altro imposto dalla normativa in vigore. Si evidenzia altresì che, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite S.O.R.I. s.p.a. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con DCC 89 del 31 Maggio 2005, ai sensi del D.lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Che la presente autorizzazione è concessa con espressa riserva della possibilità di revoca o modifica in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Che la manifestazione è svolta sotto la esclusiva e totale responsabilità degli organizzatori e dei partecipanti che pertanto assumono ogni obbligo di risarcimento derivante dalla manifestazione, in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti: dai partecipanti, a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori; dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine al buono stato di manutenzione del fondo stradale e della percorribilità in sicurezza del tracciato di gara. Pertanto gli organizzatori, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, dovranno provvedere a verificare accuratamente il di percorso gara, al fine di rilevare, segnalare idoneamente ed efficacemente eventuali buche, avvallamenti, discontinuità del fondo stradale e quant'altro risulti pregiudizievole alla piena e sicura transitabilità dello stesso, predisponendo ogni idoneo ed opportuno accorgimento o protezione a garanzia dell'incolumità dei partecipanti alla manifestazione e del pubblico.

Gli organi di polizia stradale e tutti quelli a cui spetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare a questo Ufficio eventuali incidenti che si verificassero nel corso della manifestazione. Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione P.G n. del citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Conformemente alle prescrizioni della Determinazione Dirigenziale n. 201 del 04 Marzo 2011 della Provincia di Pistoia, citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 445 collocata a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione, subordinandone l'efficacia all'invio di idonea dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del d.P.R. 445/2000 da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371, prima della decorrenza del presente atto.

La presente, oltre ad essere pubblicata sul sito web del Comune di Prato, viene inviata in copia, all'Ufficio Territoriale di Governo di Prato, all'Amministrazione Provinciale di Prato, alla Questura di Prato, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Prato, alla Sezione della Polizia Stradale di Prato, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Prato, al Servizio 118, all'ufficio movimento della C.A.P., per debita notizia e per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della legge 241/90 e s.m.i., si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di rilascio .

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Dlgs. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavoro Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del D.P.R. 495/1992.

Il presente provvedimento è valido il giorno 12 MARZO 2011 dalle ore 12:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 17:30.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze sindacali incompatibili con la presente.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 9 marzo 2011

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)