Preso atto della comunicazione di A.S.M. S.p.A., pervenuta a mezzo e-mail del 24 Febbraio 2011, della richiesta di revoca, a causa dell'avvenuto decesso del concessionario, dello stallo riservato alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e l'art. 381 del relativo Regolamento di esecuzione, disposto in Via Pastrengo civico 13 ed istituito con Ordinanza n. 432/2011;
rilevata pertanto l'opportunità, per i motivi sopra esposti, di revocare i provvedimenti di viabilità adottati relativi allo stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone invalide munite di speciale contrassegno posto in Via Pastrengo civico 13, ripristinando al suo posto uno stallo per la sosta di veicoli senza riserva di diritto;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di esecuzione;
dato atto del parere favorevole del Servizio 4U - U.O. Trasporti e Traffico;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 01 MARZO 2011 in
che SIA REVOCATO lo stallo per la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e l'art. 381 del relativo Regolamento di esecuzione, istituito con l'Ordinanza n. 432/2011
A.S.M. S.p.A., società affidataria del servizio segnaletica stradale per conto del Comune di Prato, deve rimuovere la segnaletica speciale installata per la riserva di sosta di cui sopra e ripristinare la segnaletica stradale orizzontale e verticale conformemente alla disciplina della sosta disposta in loco.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada,ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 1 marzo 2011