Visto la comunicazione dell' Ufficio Trasporti e Traffico, Sezione 4G, per la verifica dell'Ordinanza di apertura al transito del Piazzale Emilio Abati, area adibita alla sosta di veicoli accorpata in fregio a Via Emilio Abati;
vista la D.G.C. 21.06.2006 n. 190 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato toponimi a nuove aree di circolazione, sosta e rotatorie, denominando la sopra citata area con il toponimo di "Piazzale Emilio Abati";
visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 04 Gennaio 2011 da personale dell'Ufficio Trasporti e Traffico- Gestione Ordinanze e constatato che sul posto era presente segnaletica verticale e orizzontale conforme al Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
rilevata pertanto la necessità di ratificare la segnaletica stradale esistente, ed inoltre adottare provvedimenti di viabilità per disciplinare compiutamente la circolazione e la sosta;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 14 GENNAIO 2011, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale;
SOSTA CONSENTITA ALLE SOLE AUTOVETTURE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale con pannelli integrativi di autovettura;
1.1
DARE PRECEDENZA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale;
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4G - U.O. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del CdS ed Art. 74 del Regolamento Esecutivo del CdS, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 12 gennaio 2011