Vista l'istanza P.G. n. 0020235 del 14 Febbraio 2011, presentata dal Signor Nincheri Alberto in qualità di Presidente Pro-Tempore del Circolo "La Libertà" di Viaccia, ubicato in Via Pistoiese 659, con la quale sono stati richiesti provvedimenti temporanei di viabilità allo scopo di svolgere le manifestazioni carnevalesche previste per il giorno 06 Marzo 2011, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 in varie vie in località Viaccia;
considerati gli obblighi imposti in particolare dagli artt. 68 ed 80 T.U. delle leggi di P.S. nonché tutti gli altri obblighi relativi alla sicurezza ed al collaudo di eventuali strutture ed impianti ed all'agibilità dei luoghi;
acquisita in data 23 Febbraio 2011, con istanza P.G. 0025062, la Comunicazione per la realizzazione di Spettacoli e Manifestazioni Temporanee all'aperto ai sensi dell'art. 68 del R.D. 773/31 T.U.L.P.S. presentata per lo svolgimento delle sopra citate manifestazioni;
visto l'art. 85 del T.U. delle leggi di P.S. nonché le disposizioni dell'Ordinanza Cat.A.4/Gab./11/0280 del Questore di Prato, del 02 Febbraio 2011, di cui si riporta annotazione in calce alla presente Ordinanza;
visto il regolamento comunale sulle attività rumorose, approvato con D.C.C. del 27.10.2005 n. 10;
visto il regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con D.C.C. del 31.05.2005 n. 89;
considerato, che in relazione esclusivamente a quanto di nostra competenza, non abbiamo rilevato impedimenti allo svolgimento della manifestazione, a condizione che siano osservate le disposizioni e prescrizioni dettate nel seguente provvedimento;
ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione, per la buona riuscita di dette manifestazioni carnevalesche ed in previsione della partecipazione di numerose persone, di accogliere la richiesta ed adottare appropriati provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5/comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che il giorno 06 MARZO 2011 dalle ore 15:00 fino al termine della sfilata carnevalesca e comunque non oltre le ore 18:00, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
1. percorso di andata
2. percorso di ritorno
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle fasi di passaggio della sfilata carnevalesca.
3. Preavvisi
Gli organizzatori della manifestazione dovranno fornire adeguata informazione all'utenza, mediante la collocazione a proprio carico e proprie spese, di un congruo numero di pannelli di preavviso lungo Via Pistoiese, in corrispondenza delle sotto elencate intersezioni:
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con il Servizio 4U - U.O. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della
circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della
strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'organizzatore delle manifestazioni carnevalesche, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori d'installazione delle strutture, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
AVVERTE
che prima, durante e fino al termine della manifestazione deve essere effettuata una costante e rigorosa vigilanza dell'area interessata, con la massima attenzione alle intersezioni stradali, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, al fine di evitare pericoli per i partecipanti, gli spettatori e per la circolazione stradale;
che i responsabili della manifestazione devono adottare tutte le opportune cautele per garantire che la sfilata si svolga in modo ordinato e conforme ai canoni di sicurezza;
che al pubblico deve essere impedito di sostare in posizioni in cui esista il pericolo per l'incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione;
che devono essere osservate le disposizioni emesse in data 02 Febbraio 2011 dal Questore di Prato a norma dell'art. 85 T.U.L.P.S., che vengono riportate integralmente in calce alla presente ordinanza come annotazione aggiuntiva;
che deve essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze e che eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada;
che gli organizzatori devono preavvisare almeno 24 ore prima le direzioni delle aziende di trasporto pubblico, qualora il percorso comprenda strade sulle quali si svolgono servizi pubblici di linea nell'orario di interesse;
che gli organizzatori devono provvedere preventivamente a concordare con l'azienda ASM le operazioni di ripulitura dell'area interessata, in particolare delle strade e relative pertinenze, in maniera tale che al termine della manifestazione le aree interdette alla circolazione possano essere riaperte in tutta sicurezza.
RENDE NOTO
che, ove necessario, a norma del regolamento comunale citato in premessa dovrà essere richiesto ed ottenuto dal Servizio Attività Economiche - Sportello Unico apposito titolo autorizzativo in riferimento alle emissioni sonore;
che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So. Ri. S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con DCC 89 del 31 Maggio 2005, ai sensi del D.lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni;
che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in particolare sollevano questa Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o cose derivanti dalla manifestazione o subiti dai partecipanti o spettatori a qualsiasi titolo, anche attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civile conseguente lo svolgimento della manifestazione;
che il presente atto è in ogni caso accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;
che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo;
che, a norma degli artt. 57 T.U.L.P.S. e 703 C.P., senza apposita licenza dell'Autorità di P.S. è vietato in particolare accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi, sparare mortaretti e simili apparecchi o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze ovvero lungo la pubblica via o in direzione di essa, pena le sanzioni previste dalle norme citate, salvo il fatto costituisca più grave reato;
che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. , in particolare quelli richiamati dagli artt. 68 e ss., e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, art. 116 e ss. del R.D. 6 maggio 1940 n° 635;
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico degli organizzatori delle manifestazioni, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Annotazione:
IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI PRATO
ATTESA la necessità di assicurare in tutta la Provincia il corretto svolgimento delle principali manifestazioni per il CARNEVALE 2011, allo scopo di prevenire situazioni che potrebbero arrecare danno, molestia o disturbo alle persone;
VISTI gli att. 85 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e 151 del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635;
DISPONE
I contravventori saranno puniti a termini di legge.
Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare le disposizioni impartite con il presente provvedimento.
(Disposizioni del Questore di Prato del 02 Febbraio 2011, ai sensi dell'art. 85 del T.U. delle leggi di P.S.).
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 1 marzo 2011