Allo scopo di consentire, ogni I° e III° Lunedì di ogni mese, solo giorni feriali, l'esecuzione delle pulizie meccaniche del fondo stradale in Via Roubaix, tratto compreso tra la Via Viareggio e la Via Arezzo, compresa la viabilità interna;
vista la nota inoltrata con e- mail il giorno 28 Gennaio 2011 con la quale A.S.M. S.p.A. ha richiesto l'adozione di provvedimenti di viabilità;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
rilevata la necessità di adottare appropriati provvedimenti di viabilità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti alle operazioni;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visto gli artt. 5/comma 3, 7 e 27 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S. e il relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal 07 MARZO 2011, dalle ore 05:00 alle ore 08:00 di ogni I°e III° LUNEDI' feriale di ogni mese, nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
DIVIETO DI SOSTA AMBO LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità.
2. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro eventuale precedente atto relativo a Via Roubaix che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo C.d.S. D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R 16 Dicembre 1992 n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 28 febbraio 2011