Comune di Prato
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Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3430/2011

Area destinata al mercato rionale settimanale delle Fontanelle.
il dirigente

Vista la comunicazione del Servizio 8D Attività Economiche inoltrata a mezzo mail il giorno 27 Dicembre 2011, tendente ad ottenere l'adozione di provvedimenti permanenti di viabilità in un tratto di Via Maestri del Lavoro allo scopo di consentire, tutti i sabati, lo svolgimento del mercato rionale settimanale in località "Fontanelle";

vista la D.C.C. n. 86 del 07 Dicembre 2011 con la quale è stata individuata dal sopra citato Servizio 8D, quale area idonea allo svolgimento dell'attività di mercato, l'area adibita a parcheggio pubblico di autoveicoli ubicata in Via Maestri del Lavoro compresa tra la medesima via e la parte senza sfondo di Via Albert Bruce Sabin;

rilevata la necessità di adottare provvedimenti di viabilità, per la sicurezza e fluidità della circolazione e per consentire il posizionamento dei veicoli e delle strutture occorrenti allo svolgimento del suddetto mercato rionale;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 07 GENNAIO 2012, TUTTI I SABATI, nei quali di norma viene svolta l'attività di mercato rionale settimanale, nella sotto indicata via siano adottati provvedimenti di viabilità:

  • Via Maestri del Lavoro nell'area adibita alla sosta degli autoveicoli compresa tra la medesima via Maestri del Lavoro ed il tratto senza sfondo di Via Albert Bruce Sabin;

DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 06:00 alle ore 15:00, eccetto i veicoli degli operatori commerciali su aree pubbliche, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 06:00 alle ore 15:00, eccetto i veicoli degli operatori commerciali su aree pubbliche, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, eccezione e di rimozione forzata.


A.S.M. S.p.A. società affidataria del Servizio Segnaletica Stradale per conto del Comune di Prato, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, mantenendoli in perfetta efficenza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 a cura e spese di A.S.M. S.p.A.;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax all'U.O.C. Trasporti e Traffico, fax n: 0574/1837371, prima della decorrenza del presente atto, da parte dell'impresa esecutrice dei lavori per conto del Comune.

S'informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 28 dicembre 2011

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)