Comune di Prato
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Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3431/2011

Area destinata a mercato rionale settimanale di "Mezzana" - Via S. Andrea a Tontoli.
il dirigente

Vista la comunicazione del Servizio 8D Attività Economiche inoltrata a mezzo mail il giorno 27 Dicembre 2011, tendente ad ottenere l'adozione di provvedimenti di viabilità in un tratto di Via S. Andrea a Tontoli allo scopo di consentire, tutti i Martedì, lo svolgimento del mercato rionale settimanale in località "Mezzana";

vista la D.C.C. n. 86 del 07 Dicembre 2011 con la quale è stata individuata dal sopra citato Servizio 8D, quale area idonea allo svolgimento dell'attività di mercato, il parcheggio pubblico di veicoli ubicato in Via S. Andrea a Tontoli prospiciente i civici 14 - 16 - 18 e 20;

rilevata la necessità di adottare provvedimenti di viabilità, per la sicurezza e fluidità della circolazione e per consentire il posizionamento dei veicoli e delle strutture occorrenti allo svolgimento dei suddetti mercati rionali;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 03 GENNAIO 2012, TUTTI I MARTEDI', nei quali di norma viene svolta l'attività di mercato rionale settimanale, nella sotto indicata via siano adottati provvedimenti di viabilità:

  • Via Sant'Andrea a Tontoli nell'area adibita alla sosta degli autoveicoli compresa tra i civici 14 - 16 - 18 e 20:

DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 06:00 alle ore 15:00, eccetto i veicoli degli operatori commerciali su aree pubbliche, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 06:00 alle ore 15:00, eccetto i veicoli degli operatori commerciali su aree pubbliche, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, eccezione e di rimozione forzata.




A.S.M. S.p.A. società affidataria del Servizio Segnaletica Stradale per conto del Comune di Prato, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, mantenendoli in perfetta efficenza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 a cura e spese di A.S.M. S.p.A.;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax all'U.O.C. Trasporti e Traffico, fax n: 0574/1837371, prima della decorrenza del presente atto, da parte dell'impresa esecutrice dei lavori per conto del Comune.

S'informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 28 dicembre 2011

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)