Vista la propria Ordinanza n. 3096/2011, con la quale venivano adottati provvedimenti di viabilità, allo scopo di consentire l'esecuzione di lavori di scavo per la realizzazione di un tratto di fognatura, posa di canalizzazioni sottoservizi, risanamento manto stradale e rifacimento del tappeto di usura, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria in Via Ernesto Nesti;
vista la richiesta presentata via fax il giorno 23 Dicembre 2011 dalla Ditta Co.Edil s.r.l. con sede a Montemurlo Via Quarto dei Mille, 1;
visto il Permesso di Costruire PE - 2052 - 2007, P.G. 62458 del 04 Luglio 2007 rilasciata all'Immobiliare Giglio di Santanni Stefano e Fabio e C. sas, dal Servizio Gestione Attività Edilizia del Comune di Prato;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
preso atto dalla ditta esecutrice dei lavori che non sarà possibile ultimare i lavori entro il giorno 23 Dicembre 2011;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata Ordinanza n. 3096/2011, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'Ordinanza n. 3096/2011, venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 GENNAIO 2012, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
1.
DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO RESIDENTI E FRONTISTI, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con idonei pannelli integrativi di validità ed eccezzioni ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D. Lgs 30 aprile 1992, n.285;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
1.1
DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO eccetto autorizzati, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di obbligo:direzione obbligatoria diritto con pannello intergrativo eccetto autorizzati.
2.
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente al lato civici dispari, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 27 dicembre 2011