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Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3299/2011

Revoca Ordinanza 689/2010 - via Reggiana
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 3204 del 30.11.2011, con la quale è stata disciplinata l'installazione di attraversamenti pedonali rialzati in conglomerato bituminoso in via Reggiana, tratto compreso tra l'intersezione con via B. Bacci e l'intersezione con la via Tobbianese;

dato atto che la precedente ordinanza n. 689 del 12.04.2010, riferita alla disciplina della circolazione veicolare nel suddetto tratto di via Reggiana, è incompatibile con quanto disposto con la citata ordinanza n. 3204/2011;

dato atto che occorre pertanto provvedere alla revoca dell'ordinanza n. 689 del 12.04.2010;

visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 07 DICEMBRE 2011

sia REVOCATA l'Ordinanza n. 689/2010, relativa alla disciplina della circolazione veicolare in:

  • Via Reggiana, tratto compreso tra l'intersezione con via B. Bacci e l'intersezione con via Tobbianese.



Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 7 dicembre 2011

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)