Allo scopo di consentire il transito di un trasporto eccezionale, consistente nel trasporto di una struttura del Museo "L. Pecci" previsto per il giorno 10 Dicembre 2011 dalle 07:30 alle ore 08:00, nel tratto compreso tra il Viale della Repubblica e il Viale Montegrappa, eseguito dalla Ditta S.A.F.A. scrl;
vista la richiesta presentata via fax il giorno 29 Novembre 2011 dalla ditta S.A.F.A. scrl esecutrice dei lavori;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti alla manifestazione e degli avventori;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che il giorno 10 DICEMBRE 2011 dalle ore 07:30 fino al termine delle operazioni di trasporto e comunque non oltre le ore 08:00, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle fasi di passaggio del trasporto eccezionale.
In ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito del trasporto eccezzionale.
che il responsabile dell'organizzazione del suddetto trasporto cui trattasi deve adottare tutte le cautele ed accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, e dal suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495, in particolare;
sia garantita, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle regole dettate dalla comune prudenza ed esperienza presidiare le intersezioni sul percorso autorizzato, con proprio personale munito degli idonei indumenti rifrangenti - che lo rendano facilmente e sicuramente avvistabile dai conducenti dei veicoli che sopraggiungono - sia di segni di riconoscimento e di adeguati strumenti di segnalazione, una costante ed idonea sorveglianza di tutto il percorso e delle aree di sosta.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si sottolinea infine che la presente ordinanza non solleva dagli obblighi autorizzativi per l'esecuzione di Trasporti Eccezzionali.
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice del trasporto eccezzionale, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 5 dicembre 2011