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Servizio Mobilità, ambiente, grandi opere e protezione civile - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3222/2011

Istituzione di uno stallo adibito a carico e scarico merci - Via Genova 1/B
il dirigente

Vista la nota pervenuta a questo ufficio in data 22 ottobre 2011 con la quale è fatta richiesta di realizzare uno stallo di sosta destinata ai veicoli per il carico e scarico di cose dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dei soli giorni feriali in via Genova 1/B, in modo tale da consentire che dette operazioni si svolgano in sicurezza e senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

dato atto che la richiesta risulta accoglibile;

rilevata la necessità di adottare appropriati provvedimenti di viabilità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti alle operazioni;

visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 27 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S. e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495);

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

dispone

che dal giorno 1 DICEMBRE 2011 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via Genova, adiacente il civico 1/B:

istituzione di un'area destinata ai veicoli per il carico e lo scarico di cose con validità dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dei soli giorni feriali, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale ed orizzontale.


S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4U - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 1 dicembre 2011

Il Dirigente
(Ing. Lorenzo Frasconi)